Sentenza del 17/04/2015 n. 1597 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOSPENSIONE DEI RIMBORSI - Tassatività delle ipotesi di sospensione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto illegittima la sospensione del rimborso IVA perché adottata in assenza dei presupposti normativi previsti dalle disposizioni richiamate. Il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria è stato pertanto annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sospensione del rimborso del credito d'imposta, ritenendo che l'Amministrazione finanziaria avesse adottato il provvedimento al di fuori dei presupposti tassativamente previsti dalla legge. In particolare, non risultavano ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art. 38-bis, comma 3, del d.P.R. 633/1972, né illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 38-bis, comma 3, d.P.R. 633/1972
La sospensione del rimborso IVA è ammessa in presenza delle specifiche ipotesi di reato previste dalla norma. Tali ipotesi sono considerate tassative e non possono essere estese analogicamente ad altri casi.
Art. 23, comma 1, d.lgs. 472/1997
La sospensione può essere disposta anche in relazione alle specifiche ipotesi di illecito amministrativo contemplate dalla disposizione. Anche tali presupposti sono tassativi.
Massime di principio
- La sospensione di un rimborso fiscale è una misura eccezionale e può essere adottata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
- L'Amministrazione finanziaria non può sospendere il rimborso sulla base di motivazioni generiche, di meri sospetti o di circostanze non riconducibili alle ipotesi normative tassative.
- Un provvedimento di sospensione deve indicare concretamente il reato o l'illecito amministrativo rilevante e dimostrare la sua riconducibilità alle norme applicabili.
- In assenza dei presupposti previsti dagli artt. 38-bis, comma 3, d.P.R. 633/1972 e 23, comma 1, d.lgs. 472/1997, il contribuente può contestare la sospensione e chiederne l'annullamento.
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