Cassazione Civile, Ordinanza n. 32376/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)
La controversia
In un pignoramento presso terzi, la società terza pignorata aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo, deducendo in via principale la nullità dell'ordinanza per errata applicazione del meccanismo di ficta confessio del terzo ex art. 548 c.p.c. e, in subordine, la sua parziale inefficacia per l'importo eccedente il limite di garanzia prestata da uno dei debitori. Il tribunale aveva dichiarato la carenza di interesse ad agire dell'opponente, ritenendo che solo il debitore direttamente interessato potesse contestare l'eventuale eccedenza della somma assegnata. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per omessa pronuncia sulla domanda principale di nullità dell'ordinanza, e con il secondo motivo falsa applicazione degli artt. 543, 545, 548 e 549 c.p.c. per aver ritenuto operante la ficta confessio senza i presupposti di legge e senza ricorrere all'accertamento endoesecutivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione. Ha ritenuto che il terzo pignorato conserva interesse ad agire per far valere i vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, anche quando non abbia reso la dichiarazione, e che il giudice di merito, concentrandosi solo sulla domanda subordinata relativa al quantum, ha omesso di esaminare la domanda principale concernente l'illegittimità dell'ordinanza per errata operatività della ficta confessio. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare l'opposizione nel merito, verificando anche i presupposti per l'applicazione dell'art. 548 c.p.c.; non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione per tardività del controricorso della resistente principale e per mancata difesa degli altri intimati.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione; può essere esperito dal terzo pignorato anche per far valere vizi propri dell'atto.
ultimo comma; comma 1 e 2
disciplina la ficta confessio del terzo pignorato che non rende la dichiarazione e consente l'opposizione nei casi previsti; la Corte afferma che l'opposizione del terzo non è limitata alle sole ipotesi di mancata tempestiva conoscenza, ma può riguardare anche vizi propri dell'ordinanza di assegnazione.
è la dichiarazione che il terzo pignorato avrebbe dovuto rendere nel procedimento esecutivo.
prevede l'accertamento endoesecutivo del credito quando vi sia contestazione; la ricorrente sosteneva che, in mancanza dei presupposti per la ficta confessio, avrebbe dovuto operare tale meccanismo.
richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina del pignoramento presso terzi asseritamente violata.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti di pignorabilità/assegnabilità delle somme.
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; l'omessa considerazione della domanda principale integra vizio di omessa pronuncia.
l'interesse ad agire del terzo pignorato sussiste anche per contestare i vizi propri dell'ordinanza di assegnazione e ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio.
comma 1, n. 3 e n. 4; comma 4
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge e nullità processuale.
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del controllo di legittimità sulla motivazione/decisione.
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, il terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione conserva interesse ad agire per proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione quando contesti vizi propri dell'atto, non essendo tale tutela limitata alle sole ipotesi di mancata tempestiva conoscenza previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c.
- L'opposizione ex art. 617 c.p.c. può essere proposta dal terzo pignorato anche per censurare l'erronea applicazione del meccanismo di ficta confessio e, più in generale, ogni vizio intrinseco dell'ordinanza di assegnazione.
- Sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, dichiarando il difetto di interesse ad agire sulla base di una sola questione subordinata, non esamina la domanda principale diretta a far valere la nullità o illegittimità dell'atto esecutivo.
- Nel processo esecutivo presso terzi, l'interesse del terzo pignorato è quello di determinare il corretto destinatario del pagamento e di ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio; tale interesse può giustificare l'impugnazione dell'ordinanza anche al di là del mero profilo quantitativo della somma assegnata.
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