Ordinanza n. 578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0071936 del 4 agosto 2025, di reimpiego presso la sede di Monte Romano (VT).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di reimpiego presso la sede di Monte Romano (VT), adottato a seguito di domanda dell'interessato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha impugnato in primo grado il provvedimento di reimpiego presso la sede di Monte Romano e ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti, ma la controversia concerne il reimpiego e il contemperamento tra le esigenze organizzative dell'Amministrazione e le esigenze familiari rappresentate dall'interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per l'accoglimento. La sede di Monte Romano, posta a poca distanza da Roma, è stata individuata dall'Amministrazione per contemperare le esigenze organizzative con quelle familiari rappresentate nel procedimento; inoltre, il reimpiego era stato disposto a seguito di domanda dell'interessato. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della materia della controversia.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la domanda di sospensione o di riforma della misura cautelare può essere respinta quando gli elementi concreti evidenziano che l'Amministrazione ha ragionevolmente contemperato le proprie esigenze organizzative con le esigenze familiari dell'interessato.
- La circostanza che il provvedimento di reimpiego sia stato adottato a seguito di domanda dell'interessato costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della pretesa di sospensione o riforma del provvedimento.
- Nella valutazione cautelare di un trasferimento o reimpiego, la prossimità della nuova sede a quella precedente può concorrere a escludere la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare, qualora risulti funzionale al contemperamento degli interessi coinvolti.
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