Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0071936 del 4 agosto 2025, di reimpiego presso la sede di Monte Romano (VT).

Giustizia amministrativa202600729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di reimpiego presso la sede di Monte Romano (VT), adottato a seguito di domanda dell'interessato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha impugnato in primo grado il provvedimento di reimpiego presso la sede di Monte Romano e ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti, ma la controversia concerne il reimpiego e il contemperamento tra le esigenze organizzative dell'Amministrazione e le esigenze familiari rappresentate dall'interessato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per l'accoglimento. La sede di Monte Romano, posta a poca distanza da Roma, è stata individuata dall'Amministrazione per contemperare le esigenze organizzative con quelle familiari rappresentate nel procedimento; inoltre, il reimpiego era stato disposto a seguito di domanda dell'interessato. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della materia della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la domanda di sospensione o di riforma della misura cautelare può essere respinta quando gli elementi concreti evidenziano che l'Amministrazione ha ragionevolmente contemperato le proprie esigenze organizzative con le esigenze familiari dell'interessato.
  • La circostanza che il provvedimento di reimpiego sia stato adottato a seguito di domanda dell'interessato costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della pretesa di sospensione o riforma del provvedimento.
  • Nella valutazione cautelare di un trasferimento o reimpiego, la prossimità della nuova sede a quella precedente può concorrere a escludere la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare, qualora risulti funzionale al contemperamento degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.