Cassazione Penale, Ordinanza n. 22990/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi con ordinanza resa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto, tramite il medesimo difensore, tre ricorsi sostanzialmente identici contro la sentenza del GUP che aveva applicato la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. I ricorsi deducevano violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale, lamentando in particolare che la pena concordata e applicata fosse eccessiva. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per specifici vizi: difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure dei ricorrenti, rivolte alla determinazione della pena e alla valutazione del giudice sull'accordo sanzionatorio, non rientravano nei motivi consentiti e non denunciavano una pena illegalmente determinata, ma solo la ritenuta eccessività del trattamento concordato.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; una volta ratificato l'accordo, le censure sulla pena sono ammissibili solo nei limiti della sua illegalità o dei vizi specificamente consentiti.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando la causa di inammissibilità è palese.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per delimitare l'ambito temporale e oggettivo dell'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento.
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.
indicano il rito del patteggiamento e il regime speciale delle impugnazioni contro la relativa sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La mera contestazione dell'eccessività della pena concordata o del modo in cui il giudice ha valutato l'accordo tra le parti non integra, di per sé, un vizio deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
- Per qualificare "illegale" la pena non è sufficiente lamentare un'erronea motivazione sui criteri di commisurazione: occorre che il risultato finale del calcolo sanzionatorio sia contrario alla legge.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è palese, la Corte può dichiararla senza formalità; segue la condanna alle spese e, in mancanza di assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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