Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Napoli Nord per il reato di molestia e disturbo previsto dall'art. 660 c.p., per avere ripetutamente, nel marzo 2019, contattato in modalità anonima il numero in uso ad Antimo Migliaccio e l'utenza dell'attività commerciale, inviato numerosi messaggi Whatsapp per indurlo a non presentare querela e diffuso accuse di tradimento nei confronti di Bianca Di Santillo. Impugnava la sentenza con tre motivi: (1) vizio per aver fondato la condanna soprattutto su tabulati telefonici e presunta violazione della normativa sulla privacy (art. 132 d.lgs. 196/2003 e novellazioni introdotte dal d.l. 132/2021); (2) errore nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonostante la brevità del tempo, il pentimento e l'assenza di danni dimostrati; (3) censura sul trattamento sanzionatorio (entità della riduzione per le attenuanti generiche) e sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, poiché il Tribunale aveva ritenuto che la pena fosse soltanto pecuniaria e quindi non suscettibile del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi: ha ritenuto utilizzabili i tabulati telefonici nel contesto storico-normativo transitorio (procedimenti pendenti al 30/09/2021 e per reati di particolare gravità) e ha confermato che il Tribunale aveva motivato adeguatamente il diniego della tenuità dando rilievo alla insistenza delle molestie e alla diffusione di falsità. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla misura della riduzione per le attenuanti generiche. Ha però accolto le censure relative al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione: il Tribunale aveva negato quei benefici sostenendo che la pena fosse unicamente pecuniaria, valutazione che esula dalla sua competenza circa la "convenienza" della sospensione, decisione che spetta all'imputato. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al diniego della sospensione condizionale e della non menzione e ha rinviato al Tribunale di Napoli Nord (in diversa composizione) per nuovo giudizio esclusivamente su quei punti; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: punisce le molestie e il disturbo alle persone; la condanna è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione per le condotte telefoniche e i messaggi reiterati.
art. 132, comma 3 e 3-quater, d.lgs. 196/2003
Norme sulla disciplina della tutela dei dati personali; la Corte ha esaminato la utilizzabilità dei tabulati telefonici alla luce delle modifiche intervenute e della giurisprudenza C-746/18 (H.K.), ritenendo ammissibile l'acquisizione per identificazione dell'utente nei procedimenti pendenti al 30/09/2021 nelle condizioni previste dalla normativa transitoria.
art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021 (conv. L. 178/2021)
Disposizione transitoria che ha inciso sulla utilizzabilità dei dati di traffico raccolti prima della modifica normativa; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria che consente l'uso dei tabulati per l'identificazione dell'utente nei procedimenti pendenti a quella data per reati di particolare gravità (fra cui le molestie).
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che l'assenza dei presupposti può essere valutata anche con motivazione implicita dal giudice di merito, purché risulti la valutazione complessiva degli indici di riferimento (art. 133 c.p.).
Indici per la determinazione della pena e per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo); la Corte ha richiamato la necessità che il giudice dia conto, anche se succintamente, degli elementi considerati per la misura delle attenuanti o per l'esclusione della tenuità.
art. 62-bis, art. 132, art. 133, art. 163 c.p.
Norme richiamate nel terzo motivo relativo a recidive, calcolo della pena, attenuanti e non menzione; la Corte ha valutato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la quantificazione delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento nella massima estensione.
Massime di principio
- I tabulati di traffico telefonico acquisiti prima delle modifiche normative possono essere utilizzati nei procedimenti penali pendenti al 30/09/2021 per l'identificazione dell'utente e costituiscono prova valida se integrati da altri elementi probatori (es. dichiarazioni delle persone offese).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere esclusa dal giudice di merito anche con motivazione implicita purché sia possibile ricavare una valutazione complessiva e congiunta degli indici rilevanti ex art. 133 c.p.; insistenza e diffusione di falsità possono escludere la tenuità.
- La determinazione della misura delle attenuanti generiche e la collocazione entro la "forbice" edittale costituiscono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria e richiama gli elementi preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La decisione sulla "convenienza" della sospensione condizionale della pena (e sulla correlata non menzione della condanna) riguarda l'interesse e l'opzione dell'imputato; il giudice di merito non può escluderla motivando esclusivamente sulla natura pecuniaria della sanzione.
- In procedimenti per molestie persecutorie, la persistenza e la reiterazione delle condotte, nonché la diffusione di notizie false, sono elementi decisivi ai fini sia della valutazione della tenuità sia della misura della pena.
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