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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27002/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 7 luglio 2025. Dal testo emerge solo che la censura investe la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendone implicitamente la ricorrenza nel caso concreto. La doglianza viene però formulata in modo da richiedere una rivalutazione delle fonti probatorie o una loro lettura alternativa, non consentita in sede di legittimità, ed è inoltre riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Precisa che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. è diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità, e che i profili dedotti erano già stati adeguatamente vagliati e respinti con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La sua mancata applicazione non può essere censurata in cassazione attraverso una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o mediante una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla particolare tenuità del fatto non è ammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Le doglianze già dedotte e specificamente esaminate dal giudice di merito non possono essere riproposte in cassazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione dei motivi di appello non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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