Cassazione Penale, Ordinanza n. 27002/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 7 luglio 2025. Dal testo emerge solo che la censura investe la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendone implicitamente la ricorrenza nel caso concreto. La doglianza viene però formulata in modo da richiedere una rivalutazione delle fonti probatorie o una loro lettura alternativa, non consentita in sede di legittimità, ed è inoltre riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Precisa che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. è diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità, e che i profili dedotti erano già stati adeguatamente vagliati e respinti con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sua mancata applicazione non può essere censurata in cassazione attraverso una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o mediante una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla particolare tenuità del fatto non è ammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Le doglianze già dedotte e specificamente esaminate dal giudice di merito non possono essere riproposte in cassazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione dei motivi di appello non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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