Cassazione Penale, Ordinanza n. 22474/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato accolto alcun motivo di ricorso; la decisione impugnata è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge penale e processuale per la mancata declaratoria di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità, sostenendo l'assenza di querela; con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, assumendo l'insussistenza del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e aspecifici, poiché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece articolata sull'esame del compendio probatorio, incluse le dichiarazioni di testimoni e persona offesa, la richiesta di finanziamento, la proposta di commissione e i messaggi Whatsapp, oltre che sulla validità della querela. I motivi sono stati ritenuti anche manifestamente infondati, non emergendo dal testo della motivazione i vizi denunciati.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la mancanza di indeterminatezza e specificità rende l'impugnazione inammissibile.
La mancanza dei requisiti di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e argomentati in modo da consentire al giudice di individuare con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata.
- La censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per aspecificità, anche quando formalmente prospetti violazione di legge o vizio di motivazione.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata sviluppi una motivazione puntuale, coerente e priva di manifeste illogicità, e il ricorso si limiti a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- La dedotta mancanza della querela, quale condizione di procedibilità, deve essere confrontata con le argomentazioni della sentenza che ne affermi la validità; in difetto di una critica puntuale, il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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