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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il tribunale, nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento della società debitrice, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale un diverso giudizio pendente dinanzi alla corte d'appello, avente a oggetto il reclamo contro una precedente sentenza dichiarativa di fallimento della stessa società. Secondo il tribunale, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza già emessa si sarebbe potuta valutare l'improcedibilità della nuova istanza di fallimento. La società ha proposto regolamento di competenza sostenendo l'erroneità della sospensione necessaria. La creditrice istante ha resistito con memoria, mentre le altre parti non hanno svolto difese. In via preliminare è stata anche eccepita l'inammissibilità del regolamento per difetto di legittimazione della società, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del regolamento, affermando che la società è parte del procedimento prefallimentare e che, comunque, il fallito conserva la capacità processuale quando il curatore rimane inerte rispetto alla questione controversa. Nel merito, ha accolto il ricorso perché non era consentita la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in presenza di due giudizi pendenti in gradi diversi, dovendosi semmai valutare, ricorrendone i presupposti, la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. Ha quindi cassato il provvedimento di sospensione e rimesso le parti dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione del processo per pregiudizialità cd. necessaria

    La sospensione necessaria non è applicabile quando il giudizio asseritamente pregiudicante è già stato definito con sentenza non passata in giudicato e i due giudizi pendono in gradi diversi.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    Quando la sentenza del giudizio pregiudicante è impugnata, l'eventuale sospensione del giudizio successivo può essere disposta solo come sospensione facoltativa e con motivazione specifica.

  • art. 43 legge fall.

    il fallito mantiene la capacità processuale ai sensi dell’art. 43 legge fall. nei casi in cui il curatore abbia assunto, rispetto alla questione contesa, un comportamento oggettivo di pura inerzia

    La legittimazione processuale del fallito permane se il curatore è inerte rispetto alla specifica controversia, indipendentemente dalla consapevolezza o volontà che abbiano determinato tale inerzia.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra cause effettivamente pendenti in via autonoma; non è utilizzabile quando il rapporto tra i giudizi è quello di impugnazione e definizione in gradi diversi.
  • Se la causa asseritamente pregiudicante è già stata decisa con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa successiva può al più valutare la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., non la sospensione necessaria.
  • Nel procedimento fallimentare, il debitore conserva la capacità di stare in giudizio quando il curatore, rispetto alla specifica questione, non abbia assunto una posizione processuale effettiva e sia rimasto in inerzia.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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