Cassazione Penale, Sentenza n. 22914/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 luglio 2023. Contestavano l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo che erano regolarmente domiciliati presso il difensore sin dall'inizio del procedimento e che nell'atto di appello avevano dichiarato tale domicilio. Denunciavano violazione del diritto di difesa e costituzionalità dell'art. 581 comma 1-quater (artt. 3, 24, 111 Cost. e art. 6 CEDU), lamentavano vizio di motivazione per l'uso di materiali esplicativi non vincolanti (relazioni illustrativa e massimario) e chiedevano la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma per eccesso di formalismo e sproporzione della sanzione dell'inammissibilità.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che, in caso di imputato assente in primo grado, l'atto di impugnazione del difensore deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione o elezione di domicilio contenuta in tale mandato e contestuale all'impugnazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di illegittimità costituzionale, richiamando giurisprudenza consolidata che considera ragionevole l'onere formale volto a verificare la volontà consapevole dell'imputato di impugnare. Ha inoltre respinto le censure sulla motivazione e ritenuto corretta la notifica dell'ordinanza al difensore all'indirizzo indicato. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ai sensi del dispositivo, quantificata in euro 3000.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater)
La Corte interpreta il comma 1-quater nel senso che, quando si è proceduto in assenza dell'imputato, il mandato ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la sentenza e depositati contestualmente all'atto di impugnazione; eventuali elezioni anteriori devono essere rinnovate in limine impugnationis per essere efficaci.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
La Corte considera le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (art. 33, comma 1) come legittime scelte legislative che hanno introdotto oneri formali a pena di inammissibilità finalizzati a garantire la conoscenza effettiva della pendenza del processo e una volontà consapevole dell'imputato di impugnare.
art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022
Richiamata in dottrina e giurisprudenza insieme alle modifiche all'art. 581; le disposizioni sono state ritenute coerenti con l'assetto normativo e non manifestamente irragionevoli.
Costituzione: artt. 3, 24, 27, 111
Le censure costituzionali sono state ritenute infondate: l'onere formale non viola il diritto di difesa né i principi costituzionali richiamati, essendo una misura ragionevole per accertare la volontà di impugnare e per garantire la conoscenza dell'atto.
Convenzione EDU: art. 6
La Corte ritiene che l'onere formale non contrasti con il diritto a un giusto processo ex art. 6 CEDU; la normativa non impedisce l'accesso effettivo alla giustizia ma ne regola le modalità.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato assente nel processo di primo grado, l'impugnazione proposta dal difensore richiede un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio contenuta in tale mandato; la mancanza di questi elementi comporta inammissibilità.
- Una mera indicazione del domicilio nel corso del giudizio o una dichiarazione di domicilio apposta nella prima pagina dell'atto di appello non supplisce all'obbligo di rinnovo contestuale previsto dall'art. 581 comma 1-quater se l'elezione è anteriore alla sentenza.
- Le censure costituzionali contro l'onere formale introdotto dalla Riforma Cartabia sono, di norma, difficilmente accolte: la giurisprudenza lo considera una scelta legislativa ragionevole finalizzata a verificare la volontà consapevole dell'imputato di impugnare.
- È prudente, prima di proporre un impugnazione per conto di un imputato assente, verificare e depositare il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio 'in limine impugnationis' per evitare il rischio di inammissibilità e della condanna alle spese.
- Se si rischia l'inammissibilità per carenza formale, valutare tempestivamente eventuali rimedi processuali (ad es. istanza di restitutio in integrum o altre eccezioni procedurali ove ammesse) ma senza fare affidamento su un'eventuale accoglienza di questioni di costituzionalità, dato l'orientamento consolidato della giurisprudenza.
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