Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22914/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 luglio 2023. Contestavano l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo che erano regolarmente domiciliati presso il difensore sin dall'inizio del procedimento e che nell'atto di appello avevano dichiarato tale domicilio. Denunciavano violazione del diritto di difesa e costituzionalità dell'art. 581 comma 1-quater (artt. 3, 24, 111 Cost. e art. 6 CEDU), lamentavano vizio di motivazione per l'uso di materiali esplicativi non vincolanti (relazioni illustrativa e massimario) e chiedevano la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma per eccesso di formalismo e sproporzione della sanzione dell'inammissibilità.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che, in caso di imputato assente in primo grado, l'atto di impugnazione del difensore deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e dalla dichiarazione o elezione di domicilio contenuta in tale mandato e contestuale all'impugnazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di illegittimità costituzionale, richiamando giurisprudenza consolidata che considera ragionevole l'onere formale volto a verificare la volontà consapevole dell'imputato di impugnare. Ha inoltre respinto le censure sulla motivazione e ritenuto corretta la notifica dell'ordinanza al difensore all'indirizzo indicato. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ai sensi del dispositivo, quantificata in euro 3000.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater)

    La Corte interpreta il comma 1-quater nel senso che, quando si è proceduto in assenza dell'imputato, il mandato ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la sentenza e depositati contestualmente all'atto di impugnazione; eventuali elezioni anteriori devono essere rinnovate in limine impugnationis per essere efficaci.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    La Corte considera le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (art. 33, comma 1) come legittime scelte legislative che hanno introdotto oneri formali a pena di inammissibilità finalizzati a garantire la conoscenza effettiva della pendenza del processo e una volontà consapevole dell'imputato di impugnare.

  • art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022

    Richiamata in dottrina e giurisprudenza insieme alle modifiche all'art. 581; le disposizioni sono state ritenute coerenti con l'assetto normativo e non manifestamente irragionevoli.

  • Costituzione: artt. 3, 24, 27, 111

    Le censure costituzionali sono state ritenute infondate: l'onere formale non viola il diritto di difesa né i principi costituzionali richiamati, essendo una misura ragionevole per accertare la volontà di impugnare e per garantire la conoscenza dell'atto.

  • Convenzione EDU: art. 6

    La Corte ritiene che l'onere formale non contrasti con il diritto a un giusto processo ex art. 6 CEDU; la normativa non impedisce l'accesso effettivo alla giustizia ma ne regola le modalità.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato assente nel processo di primo grado, l'impugnazione proposta dal difensore richiede un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio contenuta in tale mandato; la mancanza di questi elementi comporta inammissibilità.
  • Una mera indicazione del domicilio nel corso del giudizio o una dichiarazione di domicilio apposta nella prima pagina dell'atto di appello non supplisce all'obbligo di rinnovo contestuale previsto dall'art. 581 comma 1-quater se l'elezione è anteriore alla sentenza.
  • Le censure costituzionali contro l'onere formale introdotto dalla Riforma Cartabia sono, di norma, difficilmente accolte: la giurisprudenza lo considera una scelta legislativa ragionevole finalizzata a verificare la volontà consapevole dell'imputato di impugnare.
  • È prudente, prima di proporre un impugnazione per conto di un imputato assente, verificare e depositare il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio 'in limine impugnationis' per evitare il rischio di inammissibilità e della condanna alle spese.
  • Se si rischia l'inammissibilità per carenza formale, valutare tempestivamente eventuali rimedi processuali (ad es. istanza di restitutio in integrum o altre eccezioni procedurali ove ammesse) ma senza fare affidamento su un'eventuale accoglienza di questioni di costituzionalità, dato l'orientamento consolidato della giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.