Cassazione Penale, Sentenza n. 27735/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/12/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato la detenzione domiciliare concessa ex art. 47-ter Ord. pen. al ricorrente. La revoca era stata motivata dalla reiterata inottemperanza alle prescrizioni del programma trattamentale (punti 3 e 4), in particolare per l'omessa presentazione al SERd di Macerata entro cinque giorni dall'inizio della misura e per la mancata presentazione nonostante tre convocazioni. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo difficoltà oggettive a rispettare l'orario di uscita autorizzato (9-11) e rappresentando di aver chiesto l'autorizzazione a uscire alle ore 6:30 per potersi comunque recare al SERd, a conferma della sua buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato correttamente gli elementi di fatto e di diritto, motivando adeguatamente la revoca sulla base della gravità e della reiterazione delle inottemperanze e della scarsa collaborazione del condannato al percorso rieducativo. La richiesta di modifica dell'orario di uscita non è stata ritenuta idonea a superare il quadro negativo formato dalle ripetute mancate presentazioni e dalle diffide ricevute; pertanto la revoca è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma sulla concessione e revoca delle misure alternative alla detenzione; la revoca può essere disposta quando l'inosservanza delle prescrizioni rende la misura incompatibile con le finalità di prevenzione speciale e rieducazione; la decisione resta in ogni caso affidata alla discrezionalità motivata del tribunale di sorveglianza.
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone, Rv. 264602-01)
Principio secondo cui per valutare il percorso rieducativo è imprescindibile esaminare la condotta successiva alla concessione della misura: occorre non solo l'assenza di elementi negativi ma anche la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole.
Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 (Catalano, Rv. 274993-01)
Conferma la necessità di valutare il processo di revisione critica dell'istante ai fini del giudizio prognostico sul reinserimento sociale.
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013 (Pantaleo, Rv. 257001-01)
Ribadisce l'obbligo di considerare i comportamenti successivi alla concessione della misura alternativa per la valutazione prognostica.
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino, Rv. 256479-01)
Affermato che la revoca di una misura alternativa è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale deve però giustificare l'esercizio di tale potere con motivazione logica, adeguata e non viziata.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere decisa quando vi siano ripetute inottemperanze alle prescrizioni del programma trattamentale, poiché tali condotte compromettono la funzione rieducativa e preventiva della misura.
- Il giudice valuta prioritariamente la condotta successiva alla concessione della misura: non basta la mancanza di elementi negativi, è richiesta la presenza di elementi positivi per una prognosi favorevole.
- La possibilità di richiedere modifiche operative (es. orari di uscita) non garantisce automaticamente la sospensione della revoca: tali richieste devono essere tempestive, documentate e idonee a dimostrare reale volontà e capacità di collaborazione.
- La revoca è atto discrezionale del tribunale di sorveglianza ma deve essere sostenuta da motivazione concreta e adeguata; gli errori da impugnare in Cassazione devono essere specifici e non consistere in un mero invito alla rivalutazione del merito.
- Per difendersi efficacemente contro una revoca: documentare tutte le comunicazioni e richieste (convocazioni, istanze di modifica orari, riscontri delle strutture terapeutiche), rispondere alle convocazioni e dimostrare tempestiva e continuativa collaborazione al percorso trattamentale.
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