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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23433/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna il decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del 06/12/2024 che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di Fabozzi per mancata indicazione, nel capo di imputazione, della persona offesa Di Nardo Francesco e per la mancata contestazione del furto subito da Di Nardo, disponendo la restituzione degli atti al PM. Il ricorso deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 336 e 554-bis c.p.p., sostenendo che il Giudice ha dichiarato la nullità al di fuori dei casi previsti dall'art. 554-bis e ha abnormemente fatto regredire il procedimento anziché invitare il PM a riformulare l'imputazione o limitarsi a trasmettere gli atti relativi a un fatto nuovo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'omessa indicazione del nome della persona offesa non comporta, di per sé, la nullità dell'imputazione se gli atti permettono all'imputato di conoscere l'addebito; ha inoltre stabilito che l'art. 554-bis consente la restituzione degli atti solo in ipotesi di fatto diverso (incompatibile con la ricostruzione iniziale) e non per il mero emergere di un fatto nuovo o di un reato concorrente. Il provvedimento del GIP è stato considerato abnorme perché ha determinato la regressione dell'intero procedimento e una stasi delle originarie imputazioni, anziché decidere sulle stesse o limitarsi a misure specifiche (es. trasmissione ai sensi dell'art. 521 c.p.p.). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per il proseguimento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Regola l'udienza predibattimentale dopo citazione diretta: il giudice, rilevata genericità/indeterminatezza ai sensi dell'art. 552, invita il PM a riformulare l'imputazione e, se ciò non avviene, può dichiararne la nullità e restituire gli atti. Va interpretato come limitato alla situazione di fatto diverso/incompatibile con l'imputazione originaria e non come strumento per regredire il procedimento per il mero emergere di un fatto nuovo.

  • art. 552, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.

    Indica i requisiti della formulazione dell'imputazione; tuttavia l'omissione del nome della persona offesa non è automaticamente causa di nullità se il complesso degli atti consente all'imputato di conoscere l'addebito e di difendersi.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione degli atti al PM qualora in dibattimento emerga un fatto nuovo: il giudice dovrebbe limitarsi a inviare gli atti relativi al nuovo fatto al PM, senza determinare la regressione dell'intero procedimento.

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'esito del giudizio dibattimentale in casi specifici; nella specie la Corte osserva che il giudice avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulle imputazioni originarie secondo le norme sul dibattimento (ivi compresa la pronuncia di sentenza) anziché far regredire il procedimento.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Stabilisce la decorrenza e l'ambito di applicazione delle modifiche introdotte (tra cui l'art. 554-bis): la disciplina si applica ai procedimenti in cui il decreto di citazione a giudizio è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del decreto.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il reato di furto, oggetto dell'imputazione principale nel procedimento in esame; usata per contestualizzare il tipo di reato per cui era prevista la citazione diretta.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione del nome della persona offesa nel capo di imputazione non determina automaticamente la nullità se, preso nel suo insieme, il fascicolo e gli atti consentono all'imputato di conoscere l'addebito e di difendersi.
  • L'art. 554-bis c.p.p. autorizza la restituzione degli atti al PM principalmente per ipotesi di fatto diverso o incompatibile con la ricostruzione originaria; non è lo strumento per gestire il semplice emergere in dibattimento di fatti nuovi o reati concorrenti.
  • Quando in dibattimento emerge un fatto nuovo il giudice deve, di regola, trasmettere gli atti relativi a quel fatto al PM (art. 521 c.p.p.) senza far regredire l'intero procedimento rispetto alle originarie imputazioni.
  • È abnorme il provvedimento che determini la regressione del procedimento e una stasi delle originarie imputazioni, vincolando indebitamente il PM a riformulare accuse o a ripetere fasi processuali già avviate.
  • Se una contestazione aggiuntiva risultasse improcedibile (es. per difetto di querela), il giudice non può usare l'art. 554-bis per obbligare il PM a perseguirla; occorre rispettare la distinta natura delle fattispecie e la sequenza processuale.
  • In casi analoghi il corretto approccio pratico è: verificare se il nuovo elemento costituisce fatto nuovo o fatto diverso; se fatto nuovo, limitarsi a trasmettere gli atti al PM; se fatto diverso e incompatibile, applicare le garanzie previste da art. 554-bis invitando il PM a riformulare l'imputazione prima di dichiararne la nullità.

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