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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03881/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Ha dedotto un unico motivo, lamentando mancanza e illogicità della motivazione in punto di responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato gli elementi di prova e che vi sarebbe stato un errore percettivo da parte degli operanti. La censura mirava, però, a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta. Ha inoltre osservato che il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ricorre solo quando il ragionamento della sentenza contrasti con massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni del provvedimento, mentre nel caso concreto la motivazione era sorretta da un apparato argomentativo logico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con le altre affermazioni della decisione, senza poter consentire una rivalutazione delle prove.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessinnone

    Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione

    La Corte richiama il principio per cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura e rivalutazione del compendio fattuale.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella

    l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, non alla corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione proponendo una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, poiché tale attività è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sussiste solo quando il ragionamento decisorio sia affetto da manifeste incongruenze logiche o si ponga in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni della stessa sentenza.
  • La Corte di cassazione verifica la tenuta logica del percorso argomentativo, non la correttezza della decisione rispetto al compendio probatorio, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Quando la sentenza impugnata espone in modo coerente le ragioni del convincimento e esclude in modo non illogico l'ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, il ricorso che sollecita una rilettura del fatto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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