Cassazione Penale, Sentenza n. 47300/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma nella parte in cui quella Corte, pur avendo ritenuto inammissibile solo implicitamente l'appello difensivo per genericità, ha dichiarato estinti per prescrizione vari reati (ricettazione, calunnia e altra violazione del Codice della Strada) e ha assolto l'imputato dal reato di guida senza patente per sopravvenuta depenalizzazione. Il PG deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello (per mancanza di specificità dei motivi) proposta dalla difesa di Considera, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e l'impedimento quindi della declaratoria di prescrizione intervenuta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'appello difensivo era aspecifico e inammissibile perché non indicava i punti di doglianza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Tale inammissibilità doveva essere rilevata dalla Corte di appello (anche d'ufficio) con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sui capi A, B e D (tra cui ricettazione e calunnia). Di contro, la sopravvenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente legittimamente ha determinato l'assoluzione per quel capo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione dei reati ai capi A, B e D, dichiarando definitivi i relativi convincimenti di colpevolezza e rideterminando la pena già inflitta in primo grado (eliminando l'aumento sanzionatorio riferito al reato di guida senza patente) a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e €2.500 di multa.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (novellato 2017)
L'art. 581 richiede che l'atto di impugnazione enunci in modo specifico i motivi con indicazione di ragioni di diritto e elementi di fatto; la mancata specificità è sanzionata con l'inammissibilità dell'appello.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 581 per sostenere che la genericità dei motivi comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Conferma il principio che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata non sono esplicitamente enunciati e argomentati.
Sezioni Unite, sentenza n. 6903 del 27/05/2016
Stabilisce che la sentenza che afferma responsabilità per più reati è concettualmente scindibile in statuizioni autonome per ciascun capo: l'impugnazione relativa ad alcuni capi non ha effetto devolutivo sugli altri, che restano definitivi se l'appello è inammissibile.
Massime di principio
- Un atto di impugnazione generico e privo di specificità dei motivi è inammissibile: l'appellante deve individuare il punto oggetto di gravame, riferendosi puntualmente alla motivazione della sentenza impugnata e argomentando le ragioni del dissenso.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo se risulta evidente, incluso in sede di legittimità; se rilevata determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sui capi interessati.
- Quando una sentenza contiene più capi di imputazione, ciascun capo costituisce una statuizione autonoma: l'impugnazione limitata ad alcuni capi non produce effetti sugli altri capi non adeguatamente impugnati.
- La sopravvenuta depenalizzazione (abrogazione del delitto) può legittimare l'assoluzione per quel particolare capo anche se l'impugnazione è generica; tuttavia tale effetto non si estende automaticamente agli altri reati per i quali l'appello è inammissibile.
- Se l'appello è inammissibile e la sentenza di primo grado è quindi passata in giudicato sui capi non abrogati, eventuali declaratorie di prescrizione pronunciate in appello su quei capi sono illegittime: le conseguenze sanzionatorie fissate in primo grado rimangono operative e possono essere rideterminate solo nei limiti di quanto previsto dalla corte suprema (es. eliminazione di aumenti riferiti a capi depenalizzati).
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