Ordinanza n. 3032/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della valutazione della prova scritta della procedura concorsuale PNRR3 – DDG n. 2939 del 9 ottobre 2025 – classi di concorso AS48 e AM48 – Regione Marche, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 72/100, in particolare con riferimento alla valutazione come errata della risposta fornita al quesito n. 33 (metodo Jigsaw) e al quesito n. 29 (competenze metacognitive); b) del verbale e/o degli atti della Commissione nazionale recanti la formulazione del quesito n. 33 e l’individuazione della risposta d) come unica risposta corretta, nonché la formulazione del quesito n. 29 e l’individuazione della risposta a) come unica risposta corretta, anch’essi non conosciuti; c) della comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III, prot. n. 0002481 del 02.02.2026, recante rigetto dell’istanza di riesame in autotutela; d) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. n. 1687 del 21 gennaio 2026, con cui l’istanza di riesame è stata trasmessa al Ministero; d-bis) della comunicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III, prot. n. 0005245 del 04.03.2026, recante rigetto dell’istanza di riesame in autotutela; e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione nazionale e i quadri di riferimento per la valutazione; f) nonché ove pubblicate, benché non risulti che ad oggi lo siano, delle graduatorie di merito e del relativo decreto di approvazione; g) nonché degli avvisi pubblicati dall'USR di interesse ai fini della convocazione per le prove orali, nella parte in cui non è ricompreso l'odierno istante; h) nonché degli elenchi degli ammessi alle prove orali e degli eventuali esiti nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente in quanto ingiustamente esclusi dopo la prima prova; i) nonché dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l'odierna ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e gli elaborati dei candidati; l) nonché ove occorra di tutti gli atti di formazione dei gravati provvedimenti, verbali e griglie di valutazione, nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente ivi compreso ogni elenco degli ammessi alla prova orale ove non contempla la ricorrente; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione della prova scritta della procedura concorsuale PNRR3, con attribuzione di 72/100 e mancata ammissione alla prova orale, nonché rigetto delle istanze di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione della prova scritta della procedura concorsuale PNRR3 per le classi di concorso AS48 e AM48, sostenendo l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio di 72/100 e, in particolare, della qualificazione come errate delle risposte ai quesiti n. 33, relativo al metodo didattico Jigsaw, e n. 29, relativo alle competenze metacognitive. Ha contestato anche gli atti della Commissione nazionale concernenti la formulazione dei quesiti e l'individuazione delle risposte corrette, gli atti di rigetto delle istanze di riesame in autotutela, nonché gli atti connessi alla mancata ammissione alla prova orale, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti e, in forma specifica, l'ammissione alla prova orale o il riesame della valutazione. Le censure riguardavano, in sostanza, l'erroneità, l'ambiguità e l'illogicità della formulazione dei quesiti e della valutazione delle risposte fornite.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un adeguato fumus boni iuris. Quanto al quesito n. 33, ha rilevato che la risposta scelta dalla ricorrente coglieva solo parzialmente i caratteri del metodo Jigsaw, fondato sulla condivisione cooperativa del contenuto assegnato all'interno del gruppo e sul reciproco insegnamento, secondo il modello del cooperative learning. Quanto al quesito n. 29, ha ritenuto che la risposta scelta dalla ricorrente promuovesse la metacognizione soltanto in modo contestualizzato e indiretto, mentre la risposta indicata dall'Amministrazione si riferiva a un insegnamento esplicito e intenzionale delle competenze metacognitive. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'Amministrazione avesse operato nell'ambito della discrezionalità tecnica e che, nei limiti del sindacato cautelare, non emergessero illogicità, ambiguità o evidenti erroneità, anche considerando il legittimo impiego dei cosiddetti distrattori per verificare preparazione e attenzione dei candidati. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché la ricorrente aveva già partecipato alla prova scritta e, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbero state eventualmente praticabili prove orali suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Richiamato dalla domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica all'ammissione alla prova orale o al riesame.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione delle risposte a quesiti concorsuali non giustifica la sospensione degli atti quando la valutazione della Commissione rientra nella discrezionalità tecnica e non emergono, prima facie, illogicità, ambiguità o evidente erroneità.
- L'uso di risposte distrattive in un quesito concorsuale è legittimo quando sia funzionale a verificare il grado di preparazione e di attenzione del candidato, purché non risultino profili evidenti di ambiguità o erroneità nella formulazione del quesito e nella soluzione indicata come corretta.
- Ai fini della tutela cautelare, il fumus è escluso quando la risposta del candidato coglie solo parzialmente gli elementi caratterizzanti del metodo o della nozione oggetto del quesito, mentre la risposta individuata dalla Commissione ne rappresenta gli elementi qualificanti.
- Il periculum in mora può essere escluso quando, anche in caso di esito favorevole del giudizio, risultino praticabili misure ripristinatorie come prove suppletive o altre modalità di riedizione della procedura, senza che la mancata ammissione immediata determini un pregiudizio grave e irreparabile.
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