Cassazione Penale, Ordinanza n. 07668/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità era stata affermata sulla base di risultanze processuali dal significato non univoco e che il giudice di merito aveva omesso di considerare ulteriori elementi che avrebbero consentito una diversa lettura dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità assoluta: il motivo non conteneva alcun riferimento specifico, in fatto o in diritto, al processo in esame ed era formulato in modo sovrapponibile a qualsiasi altro procedimento penale. Inoltre, la censura richiamava solo in modo generico l'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., senza precisare i vizi della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Viene richiamato solo in modo generico dalla difesa; la Corte osserva che il ricorso non indica in modo preciso i vizi di violazione di legge denunciati.
Viene richiamato solo in modo generico dalla difesa; la Corte rileva la mancanza di specificità del vizio di motivazione dedotto.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla somma in favore della cassa delle ammende.
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per disporre il pagamento della somma alla cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono assolutamente generici e non contengono alcun riferimento specifico al processo deciso, poiché una doglianza del genere non consente di cogliere quali siano le concrete censure rivolte alla sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione deve individuare con precisione il provvedimento censurato e i relativi errori, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale alle categorie di cui all'art. 606 c.p.p.
- La genericità del motivo può fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze probatorie, se non si indicano specificamente gli elementi di prova trascurati o mal valutati.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
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