Cassazione Penale, Ordinanza n. 11677/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. I primi tre motivi censuravano: la motivazione sulla tempestività della querela; la violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che la vicenda integrasse al più un inadempimento contrattuale di rilievo civilistico e non una truffa; la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Il quarto motivo riguardava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento di attenuanti, con doglianza sulla valutazione di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi reiterativi di censure già proposte in appello, privi di specificità e meramente apparenti, oltre che manifestamente infondati, rilevando che la Corte territoriale aveva già spiegato la tempestività della querela e la configurabilità della truffa, anche in presenza di artifizi e raggiri emersi nella fase esecutiva del rapporto contrattuale; quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che la graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se sorretti da motivazione non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero per lo più una riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'appello, senza un effettivo confronto con la motivazione di merito; ha inoltre affermato che la valutazione sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze è sindacabile solo entro limiti ristretti di legittimità, non essendo emerso nel caso concreto alcun arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma sulla truffa per ribadire che la fattispecie può essere integrata anche quando l'intento ingannatorio e gli artifizi o raggiri emergano nella fase esecutiva di un rapporto contrattuale, escludendo che la vicenda fosse un mero inadempimento civilistico.
La decisione richiama il tema della determinazione della pena e del bilanciamento delle circostanze, ritenuti espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
Il motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la censura non accoglibile perché già esaminata in appello e perché il giudizio rientra nell'apprezzamento discrezionale del merito, se adeguatamente motivato.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La configurabilità della truffa non è esclusa dal fatto che il comportamento decettivo si inserisca nella fase di esecuzione di un rapporto contrattuale: anche in tale fase possono manifestarsi artifizi e raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa.
- La distinzione tra inadempimento civilistico e truffa va compiuta in base alla presenza di un disegno fraudolento e di condotte decettive, non alla sola esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
- La valutazione sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è affidata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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