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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25197/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze. L'unico motivo deduceva violazione di legge per asserita errata applicazione dell'art. 512 c.p.p. e contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa in sede di querela e di individuazione fotografica. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondata perché la motivazione della Corte territoriale era logicamente immune da vizi e sorretta da riscontri oggettivi (referto medico, analisi del profilo social dell'imputato, fotografie della persona offesa subito dopo l'aggressione, tabulati telefonici a conferma della sottrazione del dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    La Corte richiama la norma in tema di lettura/utilizzabilità di dichiarazioni rese in precedenza, evidenziando che la censura difensiva sull'errata applicazione della disciplina non era fondata e che la motivazione d'appello aveva correttamente verificato i presupposti di imprevedibilità dell'irreperibilità della fonte dichiarativa e i necessari riscontri oggettivi.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione sull'utilizzabilità di dichiarazioni pregresse può essere superata quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente sui presupposti di legge e abbia valorizzato riscontri oggettivi esterni idonei a corroborare il contenuto delle dichiarazioni.
  • La manifesta infondatezza del motivo emerge quando la sentenza impugnata risulti immune da vizi logici e sorretta da un apparato argomentativo completo e corroborato da elementi probatori convergenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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