Ordinanza n. 2267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 4 maggio 2026, n. 8201, concernente il payback dei dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio relativa alla disciplina del payback dei dispositivi medici, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Dalla motivazione emerge la deduzione di ulteriori questioni di costituzionalità e di altre censure, ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito. L’appellante ha inoltre chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in ragione della potenziale presenza di controinteressate coincidenti con tutte le società produttrici o distributrici di dispositivi medici interessate dalle linee guida ministeriali e dai provvedimenti di ripiano relativi agli anni 2015-2018.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata. Ha rilevato che la legittimità della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, che ha ritenuto costituzionalmente conforme l’intervento legislativo sopravvenuto in quanto fondato su un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità e le altre censure potranno essere esaminate in sede di merito, non ravvisandosi nel frattempo un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare. È stata autorizzata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Ministero della salute, con indicazione del giudice e del numero di ruolo, delle parti, del testo integrale del ricorso, dei potenziali controinteressati e dell’ordinanza autorizzativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della fase cautelare in appello.
Consente l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami; nel caso concreto l’autorizzazione è stata concessa mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale del Ministero della salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la già intervenuta affermazione di legittimità costituzionale della disciplina impugnata costituisce un elemento contrario alla sussistenza del fumus necessario per sospenderne gli effetti, ferma restando la possibilità di esaminare ulteriori questioni di costituzionalità nel giudizio di merito.
- La disapplicazione cautelare della legge non può essere disposta in assenza di un periculum concreto e particolarmente intenso; il mero rilievo di ulteriori censure o questioni di costituzionalità, rinviate all’esame di merito, non è sufficiente.
- La compatibilità costituzionale di un intervento legislativo di contenimento della spesa sanitaria può dipendere da un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e tutela degli equilibri della finanza pubblica.
- Quando il numero dei potenziali controinteressati rende difficoltosa o eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., individuando nell’ordinanza le informazioni essenziali da pubblicare.
Come è indicizzato
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