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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07103/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, un creditore ammesso al passivo ha chiesto la revocazione del decreto che aveva rigettato la sua impugnazione contro l'ammissione del credito di una banca. La revocazione era fondata, da un lato, su un presunto errore essenziale di fatto relativo a un finanziamento assistito da ipoteca su beni che, secondo il ricorrente, comprendevano anche terreni e fabbricati già espropriati anni prima, con conseguente inesistenza della garanzia; dall'altro, sulla mancata conoscenza di documenti decisivi sopravvenuti o conosciuti solo successivamente, tra cui un decreto di estinzione di una procedura esecutiva per mancata produzione della documentazione ventennale, una relazione notarile che ridimensionava la superficie del compendio e un atto di vendita fallimentare relativo a un bene di valore inferiore. Il ricorrente deduceva inoltre il dolo della banca. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che i fatti fossero già stati oggetto del precedente giudizio e che i documenti nuovi non fossero decisivi nel senso richiesto. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 98, comma 4, l.fall. per errata individuazione dei presupposti dell'errore essenziale di fatto e dei documenti decisivi; con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul rigetto dell'ipotesi di dolo della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente al profilo concernente la revocazione per mancata conoscenza di documenti decisivi, ritenendo che il tribunale avesse applicato una nozione non coerente con l'art. 98, comma 4, l.fall. e con la natura della revocazione nel giudizio di insinuazione al passivo. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione di merito era stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità della domanda e quel capo non poteva passare in giudicato. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 4, l.fall.

    "sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile"

    La revocazione dei provvedimenti di ammissione o rigetto allo stato passivo può fondarsi anche sulla mancata conoscenza di documenti decisivi non tempestivamente prodotti per causa non imputabile; non è necessario il presupposto della forza maggiore o del fatto dell'avversario previsto dall'art. 395 c.p.c. per la diversa ipotesi revocatoria.

  • art. 395 c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina codicistica della revocazione per evidenziare la differenza rispetto alla revocazione fallimentare, soprattutto in tema di documenti decisivi e causa non imputabile.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della decisione per violazione dell'art. 98, comma 4, l.fall.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare il vizio motivazionale sul rigetto dell'ipotesi di dolo della banca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall., la "mancata conoscenza di documenti decisivi" costituisce autonomo presupposto revocatorio: il documento è rilevante se è idoneo a incidere sull'accertamento del fatto decisivo, senza che sia corretto restringere la nozione ai soli documenti che costituiscono direttamente la prova finale del fatto.
  • La revocazione fallimentare non è preclusa dal solo fatto che i documenti sopravvenuti o conosciuti successivamente si riferiscano a fatti già discussi nel precedente giudizio, se tali documenti erano oggettivamente non conosciuti e la loro produzione tempestiva era impedita per causa non imputabile.
  • Quando la domanda è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali, le censure rivolte a capi di merito non esaminabili o non idonei al giudicato possono essere inammissibili per difetto di interesse.
  • Il giudice della revocazione deve verificare la decisività dei documenti alla luce della specifica disciplina dell'accertamento del passivo e non può applicare in modo meccanico categorie elaborate per altri tipi di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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