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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03479/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa in appello per reati tributari, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione e travisamento del fatto. In particolare ha contestato l'affermazione di responsabilità sostenendo che la vendita immobiliare intercorsa tra la società di cui era legale rappresentante e un'altra società non fosse simulata, e ha chiesto sostanzialmente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali e riproponessero questioni già dedotte in appello, mirando a ottenere una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello era congrua, logicamente coerente e fondata su emergenze dibattimentali oggettive: l'atto di cessione immobiliare era stato qualificato come operazione oggettivamente simulata, con conseguente emissione di fatture per operazioni inesistenti, valorizzando le clausole contrattuali, l'entità irrisoria della caparra rispetto al prezzo, le modalità rateizzate di pagamento e il mancato adempimento dell'obbligazione. All'inammissibilità sono seguite le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    reati di cui agli artt. 3 e 10 quater d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice contestata insieme all'art. 10-quater nel giudizio a quo; dal testo non emerge l'esatta qualificazione fattuale della condotta riconducibile all'articolo.

  • art. 10 quater d.lgs. 74/2000

    reati di cui agli artt. 3 e 10 quater d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice contestata insieme all'art. 3 nel giudizio a quo; dal testo emerge il collegamento con un'operazione simulata e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma non una specifica ricostruzione normativa ulteriore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso censure che, pur formalmente formulate come vizi di motivazione o travisamento del fatto, sostanzialmente mirino a una diversa lettura delle prove.
  • La doglianza di travisamento del fatto non è ammissibile quando si risolva nella mera riproposizione delle medesime censure già esaminate dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo e decisivo errore percettivo nella motivazione.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logicamente non manifestamente illogica e fondata su oggettive risultanze dibattimentali.
  • Ai fini della valutazione della simulazione di una cessione immobiliare possono assumere rilievo elementi sintomatici quali clausole contrattuali anomale, caparra manifestamente sproporzionata rispetto al prezzo, pagamento rateizzato e mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento, se il giudice di merito li valorizza in modo coerente.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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