Cassazione Penale, Sentenza n. 43614/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per diffamazione a mezzo stampa. Il ricorrente deduce: (1) errata applicazione degli artt. 13 legge 8/2/1948 n.47 e 595 c.p., sostenendo l'assenza dell'elemento oggettivo perché si sarebbe limitato a confermare dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria e invocando la scriminante del diritto di difesa; (2) errata applicazione dei criteri giurisprudenziali per la diffamazione a mezzo stampa e dedotta veridicità delle affermazioni (scriminante della verità) avvalorata da testi e una registrazione; (3) incostituzionalità dell'art. 13 legge 8/2/1948 n.47 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.150/2021; (4) censura del giudizio di bilanciamento delle circostanze, con mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio (l'aggravante prevista dall'art. 13 L.47 era stata applicata in primo grado/secondo grado ma la norma è stata poi dichiarata incostituzionale). La Suprema Corte ha disposto il rinvio al giudice di merito per la nuova valutazione della sanzione, in particolare per verificare l'eventuale "eccezionale gravità" della condotta ai fini dell'applicabilità della pena detentiva ex art. 595, commi 2 e 3 c.p.; gli altri motivi (primo e secondo) sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto con le ragioni della Corte di appello; il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47
Prevedeva un'aggravante per la diffamazione commessa con il mezzo della stampa; la norma è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n.150/2021), con conseguente necessità di rimodulare il regime sanzionatorio sulla base dell'art. 595 c.p.
Norma generale sulla diffamazione che contempla la pena detentiva come alternativa alla multa per offese commesse con stampa, altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico; dopo la sentenza costituzionale l'applicazione della pena detentiva è ammessa solo nei casi di "eccezionale gravità" oggettiva e soggettiva.
Esimente per le offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative; la Corte ha precisato che tale esimente non si estende alle accuse calunniose e che un'intervista pubblicata su un giornale non è equiparabile a uno scritto difensivo destinato all'autorità.
Criteri per la commisurazione della pena; il giudice deve tenere conto di tali criteri ma, alla luce della giurisprudenza costituzionale, esercitare la discrezionalità nella scelta tra reclusione e multa nel rispetto del limite dell'"eccezionale gravità".
Sentenza Corte Costituzionale n. 150 del 2021
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13 L.47 per contrasto con gli artt. 21 Cost. e 10 CEDU; ha disposto che l'abolizione della lex specialis non crea vuoto di tutela ma riporta la materia all'art. 595 c.p., limitando l'uso della pena detentiva ai soli casi di eccezionale gravità (messaggi di odio, incitazione alla violenza, campagne di disinformazione consapevolmente false ecc.).
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Prin)
Ha stabilito che l'esimente di cui all'art. 598 c.p. non si applica alle espressioni calunniose: la disposizione si riferisce alle offese, non alle accuse calunniose.
Giurisprudenza successiva richiamata (Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Boccia; Sez. F, n. 30572 del 28/07/2022)
Confermano il principio che la pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa è compatibile con la tutela della libertà di manifestazione del pensiero soltanto nei casi di eccezionale gravità della condotta.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 13 L.47, il giudice che valuta una diffamazione a mezzo stampa deve applicare l'art. 595 c.p. e riservare la pena detentiva solo ai casi di "eccezionale gravità" oggettiva e soggettiva; negli altri casi si deve applicare la sanzione pecuniaria.
- Le dichiarazioni rese a un giornalista e divulgate sulla stampa non sono equiparabili agli atti difensivi resi all'autorità giudiziaria: l'esimente dell'art. 598 c.p. si riferisce esclusivamente agli scritti e discorsi diretti alle autorità e non copre affermazioni pubblicate su mezzi di comunicazione.
- La veridicità delle affermazioni è una possibile scriminante ma richiede prova convincente; la mera richiamata di atti o registrazioni non è sufficiente se il giudice di merito ha ritenuto insussistenti gli elementi probatori o che i fatti riguardavano condotte direttamente compiute dall'imputato.
- La pressione mediatica o il tentativo di difendersi da un "processo mediatico" non giustificano l'attribuzione di comportamenti integranti reato a terzi; l'autodifesa mediatica non esenta dalla responsabilità penale per accuse false o non dimostrate.
- Se una aggravante applicata in sentenza viene poi dichiarata incostituzionale, la parte che ha impugnato può ottenere annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio al giudice di merito per la nuova determinazione della pena nel rispetto dei criteri costituzionalmente orientati.
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