Cassazione Penale, Sentenza n. 41217/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Griner impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di poter tenere in cella pentole e fornello a gas oltre la fascia oraria prevista (dalle ore 7 alle ore 20) dalla circolare DAP n.3676/2017. Denunciava la violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis della legge n.354/1975 in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione e la mancata e illogica motivazione. Sosteneva che la limitazione non è riconducibile alle finalità del regime 41-bis (richiamando la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n.186/2018), che le esigenze di sicurezza non giustificano la restrizione e che la disciplina crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: in primo luogo ha ritenuto che il trasferimento del detenuto presso la casa di reclusione di Parma abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare il provvedimento, salvo deduzioni circa la persistenza delle medesime condizioni nella nuova sede (non dedotte). Sul merito ha ritenuto che le limitazioni orarie previste dalla circolare costituiscono un bilanciamento ragionevole tra il diritto ad alimentarsi e le esigenze di ordine e sicurezza; ha richiamato la giurisprudenza (Corte Cost., sent. n.186/2018 e Cass. Sez.1 n.4030/2020) che ammette il sindacato giurisdizionale ma consente all'Amministrazione di adottare discipline differenziate se fondate su ragioni organizzative e di sicurezza. La Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale di sorveglianza: la diversità delle condizioni abitative (celle singole per i 41-bis, personale di sorveglianza ridotto di notte) giustifica la limitazione oraria rispetto ai detenuti comuni che occupano celle multiple. Ha ritenuto il ricorso aspecifico e inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n.354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
Si è richiamata la sentenza costituzionale n.186/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera f) del comma 2-quater nella parte connessa alle parole "e cuocere cibi", riconoscendo il principio che i detenuti sottoposti al 41-bis conservano la possibilità di gesti di normalità quotidiana. La Corte di cassazione ha comunque ritenuto che siano possibili limitazioni delle modalità di esercizio (orari) se giustificate da ragioni di sicurezza e organizzazione e rispettose di ragionevolezza e proporzionalità.
legge n.354 del 1975, art. 35-bis
Citata dal ricorrente come normativa rilevante nella materia trattamentale; la Corte non ha ravvisato una violazione specifica posta dal ricorrente né motivazioni concrete che dimostrassero un eccesso ingiustificato nella determinazione della fascia oraria.
Costituzione, art. 3
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di uguaglianza; la Corte ha precisato che la differenziazione di trattamento è ammissibile se fondata su ragioni obiettive, razionali e proporzionate, quindi la mera diversità di trattamento non equivale a discriminazione se adeguatamente giustificata.
Costituzione, art. 32
Richiamato in ordine al diritto alla salute e alla adeguata alimentazione; la Corte ha ritenuto che la disciplina impugnata non leda il diritto in sé, ma incide soltanto sulle modalità del suo esercizio se rimane rispettata l'adeguatezza dell'alimentazione.
Circolare DAP n.3676/2017
Fonte amministrativa che fissa la fascia oraria per la detenzione di pentole e fornelli nelle celle per i detenuti 41-bis; la Corte ha riconosciuto che la disposizione amministrativa può essere sindacata a condizione che rappresenti un bilanciamento ragionevole tra esigenze di ordine/sicurezza e diritti dei detenuti.
D.P.R. n.230 del 2000, art. 13 comma 4
Riferimento normativo richiamato nella giurisprudenza per delimitare la possibilità di riscaldare cibi o preparare piatti di rapido approntamento; usato per sostenere che possano essere fissati limiti temporali per la cottura in cella purché ragionevoli.
Corte Costituzionale, sentenza n.186/2018
"è possibile sospendere solo l'applicazione di regole ed istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza"
Ha escluso la legittimità assoluta del divieto di cottura in cella per i 41-bis, affermando la necessità che le limitazioni siano strettamente funzionali alle finalità di ordine e sicurezza e non producano afflizioni non necessarie.
Cassazione penale, Sez. 1, sent. n.4030 del 4.12.2020 (depositata 02/02/2021)
Ha affermato che le questioni relative alla cottura dei cibi costituiscono posizione giuridica soggettiva (diritto all'alimentazione) ma che la condizione detentiva comporta limiti che devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità; ha ammesso la possibilità di bilanciare il diritto con esigenze di organizzazione e sicurezza, considerando legittime limitazioni sulle modalità di esercizio.
Massime di principio
- Il trasferimento del detenuto durante il processo può far venire meno l'interesse a impugnare un provvedimento adottato nella precedente sede se non si dimostra la persistenza delle stesse condizioni nella nuova istituzione.
- Le limitazioni alla possibilità di cuocere cibi in cella per i detenuti 41-bis sono sindacabili dal giudice, ma le misure amministrative che fissano modalità (p.es. fasce orarie) sono lecite se risultano da un bilanciamento ragionevole tra diritto all'alimentazione e esigenze di ordine, sicurezza e organizzazione dell'istituto.
- La differenziazione di trattamento tra detenuti in regime differenziato e detenuti comuni è ammissibile quando ha fondamento in ragioni oggettive e proporzionate (per es. condizioni alloggiative diverse, ridotta sorveglianza notturna) e non determina una compressione sostanziale del diritto all'alimentazione.
- Il diritto all'adeguata alimentazione è tutelato ma può essere limitato nelle modalità di esercizio (orari, tipi di utensili consentiti) se la restrizione non incide sulla sostanza del diritto e rispetta i canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
- Per ottenere l'annullamento di una disciplina interna dell'istituto il ricorrente deve dedurre fatti specifici e motivazioni concrete che dimostrino l'irragionevolezza o l'irragionevole discrasia rispetto ai detenuti comuni; deduzioni generiche o aspecifiche portano all'inammissibilità.
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