Ordinanza n. 1925/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria Studenti dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-CFU durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e degli esami di accesso ai corsi dell'area medica, esiti delle prove, graduatorie nazionali e mancata ammissione al secondo semestre del corso di Odontoiatria e protesi dentaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il complesso dei decreti ministeriali e degli atti attuativi relativi al semestre filtro per l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2025-2026, nonché gli esiti dei propri esami, le graduatorie nazionali, il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre e gli atti connessi. Ha chiesto anche la reintegrazione in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. e, in subordine, il risarcimento del danno. Le censure riguardavano, tra l'altro, la rilevanza degli esami già sostenuti in altre facoltà ai fini dell'esonero dalla selezione; il meccanismo di formazione delle graduatorie introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025, comprendente il recupero di voti rifiutati e l'ammissione di candidati privi di tutte le sufficienze; la mancata assegnazione dei posti rimasti vacanti; la determinazione del contingente; la violazione dell'anonimato delle prove; il contrasto della disciplina con il d.lgs. n. 71/2025, la legge delega, i principi di imparzialità, ragionevolezza, affidamento, par condicio, legalità e buon andamento; la retroattività delle modifiche, la violazione dell'art. 11 delle preleggi, nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, inclusa la direttiva 2005/36/CE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Ha ritenuto che gli esami pregressi sostenuti in altre facoltà possano rilevare per l'iscrizione ad anni successivi al primo, ma non possano esonerare dalla selezione all'ingresso, poiché ciò altererebbe il sistema di programmazione degli accessi. Ha giudicato non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025: esso consente l'inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito tre sufficienze, ma ordina i candidati per coorti secondo la prossimità alle condizioni originarie di accesso, preservando la priorità di chi aveva conseguito tutte le sufficienze senza recuperare voti e bilanciando l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento e della par condicio. Ha escluso che la sommatoria di tutti i punteggi, anche inferiori a 18, fosse preferibile, perché avrebbe stravolto la lex specialis originaria. Ha ritenuto carente l'interesse sulla censura relativa ai posti vacanti, poiché la ricorrente non aveva un posizionamento utile per beneficiarne; il processo non può attribuire un bene della vita non corrispondente al merito risultante dalla procedura. Quanto al contingente, ha richiamato la prevalenza della capacità formativa degli Atenei rispetto al fabbisogno professionale. Ha escluso una violazione rilevante dell'anonimato, considerato il sistema di chiusura dei contenitori, la successiva rilevazione informatica da parte del CINECA e l'assenza di una concreta possibilità di alterazione dei risultati. Ha ritenuto compatibile la disciplina con il d.lgs. n. 71/2025 e con la legge delega, poiché l'ammissione resta subordinata al conseguimento dei CFU richiesti e alla collocazione utile in graduatoria, mentre il d.m. n. 1115/2025 disciplina il recupero dei crediti mancanti. Ha escluso la violazione dell'art. 11 delle preleggi e dei principi generali invocati, nonché la non manifesta infondatezza delle questioni costituzionali ed eurounitarie, giudicando generica la prospettazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali e alla direttiva 2005/36/CE. Ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 500,00 oltre accessori in favore del Ministero. Contestualmente ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e termini perentori di venti giorni per la pubblicazione e di ulteriori dieci giorni per il deposito della prova.
Norme richiamate
Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare
La misura cautelare è negata perché le censure non presentano, allo stato della sommaria delibazione, una prognosi favorevole.
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
La domanda di ammissione al corso è stata proposta come reintegrazione in forma specifica, con domanda subordinata di risarcimento monetario, ma non è stata accolta nella fase cautelare.
l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale
La disciplina ministeriale è stata ritenuta coerente con i principi legislativi, in quanto mantiene il requisito dei CFU e della posizione utile, regolando anche il recupero dei crediti mancanti.
d.m. n. 418/2025
voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati
Costituisce il parametro originario di accesso e il benchmark rispetto al quale il d.m. n. 1115/2025 ordina le diverse coorti di candidati.
d.m. n. 1115/2025
il riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria
Il meccanismo sopravvenuto è ritenuto non manifestamente irragionevole perché amplia la platea degli inseribili in graduatoria, ma conserva la priorità dei candidati conformi alle condizioni originarie e differenzia le posizioni secondo il grado di prossimità a esse.
art. 11 preleggi
l'asserita violazione dell’art. 11 delle preleggi, che riguarda gli atti normativi
La disposizione è stata ritenuta inconferente rispetto alla disciplina ministeriale oggetto di controversia.
all. 2, punto 16, d.m. n. 478/2015
appositi contenitori di cui all’all. 2, punto 16, del d.m. n. 478/2015
Il sistema di chiusura dei contenitori e la successiva rilevazione informatica sono stati valorizzati per escludere una violazione rilevante dell'anonimato.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano indicati gli elementi identificativi dei destinatari e siano rispettate le modalità stabilite dal giudice.
Massime di principio
- Gli esami universitari già sostenuti in altri corsi di studio possono rilevare per l'iscrizione ad anni successivi al primo, ma non possono, in assenza di una specifica previsione, esonerare il candidato dalla selezione all'ingresso quando l'esonero comprometterebbe il sistema di programmazione degli accessi.
- Quando una disciplina sopravvenuta amplia le categorie di candidati inseribili in una graduatoria rispetto alle condizioni originarie, il nuovo sistema è compatibile con affidamento, par condicio e imparzialità se conserva la priorità dei candidati che soddisfacevano integralmente le condizioni originarie e ordina gli altri secondo il grado di prossimità a esse, mediante coorti o fasce coerenti e non manifestamente irragionevoli.
- Il giudice non può attribuire, per effetto dell'accoglimento di un ricorso, un posto o altro bene della vita che non corrisponda alla posizione sostanziale e al merito dimostrato dal ricorrente nella procedura; la mera contestazione dell'assegnazione di posti vacanti non fonda un interesse concreto se il candidato non dimostra che, eliminato il vizio dedotto, conseguirebbe una posizione utile.
- Nelle procedure selettive, la violazione dell'anonimato assume efficacia viziante non per qualsiasi irregolarità formale, ma solo quando si tratti di una violazione non irrilevante, concretamente idonea a consentire l'associazione tra prova e candidato o ad alterare il risultato; la valutazione deve considerare l'intero sistema procedurale di raccolta, sigillatura e correzione.
- La determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi universitari può privilegiare la capacità formativa degli Atenei, quale esigenza di assicurare adeguati livelli di formazione, rispetto al fabbisogno professionale, che assume rilievo sussidiario.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura effettivamente notificatoria: l'avviso deve indicare il giudice, il numero di ruolo, le parti, il testo dell'atto, i destinatari nominativamente individuati e gli estremi dell'autorizzazione giudiziale.
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