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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04379/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, consistita nell'associarsi a soggetti pregiudicati in quattro occasioni. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse il requisito dell'abitualità delle condotte richiesto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011, poiché gli incontri sarebbero stati occasionali, casuali, numericamente esigui e comunque non espressivi di una stabile frequentazione; ha inoltre lamentato che la sentenza impugnata non avrebbe considerato la complessiva condotta tenuta nel periodo di sottoposizione alla misura, compresi ulteriori controlli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito si fossero conformati al consolidato orientamento secondo cui la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate richiede una pluralità di contatti stabili e seriali, e che la motivazione della decisione impugnata avesse adeguatamente valorizzato numero, frequenza, tempi, luoghi e circostanze concrete degli incontri per desumere l'abitualità delle frequentazioni. Le censure del ricorrente sono state qualificate come meramente confutative e reiterative di questioni di merito già esaminate, quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza

    La fattispecie richiede un'abitualità o serialità delle condotte di frequentazione con pregiudicati; non è sufficiente un incontro occasionale o casuale.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza

    La prescrizione imposta dalla misura di prevenzione va letta in senso sostanziale, come divieto di contatti plurimi e stabili con soggetti pregiudicati.

Massime di principio

  • La violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate è configurabile solo quando la condotta presenti caratteri di abitualità o serialità, desumibili da plurimi e stabili contatti o frequentazioni.
  • Ai fini della sussistenza del reato, il giudice di merito può valorizzare numero, frequenza, tempi, luoghi e circostanze concrete degli incontri per inferire l'abitualità della frequentazione.
  • In sede di legittimità non sono sindacabili censure che si risolvano in una mera diversa lettura del fatto o in una riproposizione dei motivi di appello, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La contestazione della natura occasionale degli incontri non è sufficiente, di per sé, a superare una motivazione di merito che abbia specificamente argomentato sulla loro serialità e stabilità.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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