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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16116/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte convenuta)

La controversia

La controversia nasce da un'azione ex art. 64 l. fall. proposta dal fallimento di una società nei confronti di tre destinatarie di pagamenti ritenuti gratuiti e quindi inefficaci perché eseguiti nel biennio anteriore al fallimento. Il tribunale aveva accolto la domanda e aveva condannato ciascuna convenuta alla restituzione di importi molto diversi tra loro, ponendo però le spese di primo grado a carico di tutte in solido. In appello una delle soccombenti aveva contestato, tra l'altro, la condanna solidale alle spese; la corte territoriale aveva confermato la decisione ritenendo sussistente una comunanza di interessi tra le convenute, desunta dalla convergenza delle difese e dall'unicità dei fatti posti a base dell'azione. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 97, primo comma, c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014, sostenendo che la solidarietà nella condanna alle spese era illegittima e sproporzionata, perché le domande proposte contro le singole convenute avevano valori molto diversi e, in appello, ella aveva impugnato solo il capo sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: pur ammettendo che la comunanza di interessi possa derivare anche da atteggiamenti difensivi convergenti in presenza di questioni sostanzialmente identiche, ha ribadito che la condanna solidale alle spese non è consentita quando i soccombenti abbiano interesse a domande di valore notevolmente diverso. Applicando tale principio al caso concreto, ha osservato che la scelta dell'attore di cumulare in un unico giudizio domande di importo radicalmente diverso non poteva giustificare una solidarietà nelle spese, e che la corte d'appello aveva ulteriormente errato estendendo la solidarietà anche al grado di appello nonostante la diversa ampiezza dell'impugnazione proposta dalla ricorrente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese dovute dalla ricorrente in misura sensibilmente inferiore, lasciando ferme le condanne delle altre convenute, coperte da giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito. In riforma parziale delle decisioni di merito, ha escluso la condanna solidale generalizzata alle spese nei confronti della ricorrente e ha rideterminato a suo carico le spese di primo e secondo grado in € 3.500 oltre accessori per il primo grado ed € 4.500 oltre accessori per l'appello. Ha lasciato ferme le statuizioni sulle spese relative alle altre due convenute, ormai coperte da giudicato. Ha inoltre posto a carico del fallimento le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 l. fall.

    È la base dell'azione proposta dal fallimento per far dichiarare l'inefficacia dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto e ottenerne la restituzione.

  • art. 97, primo comma, c.p.c.

    La condanna solidale alle spese tra più soccombenti è ammessa solo in presenza di una reale comunanza di interessi; non può essere applicata quando gli interessi economici in gioco sono sensibilmente diversi.

  • D.M. 10 marzo 2014

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese, ma la censura è accolta soprattutto per l'erronea applicazione dell'art. 97 c.p.c.

Massime di principio

  • La condanna in solido alle spese processuali tra più soccombenti, pur non legati da rapporto sostanziale indivisibile o solidale, richiede una vera comunanza di interessi processuali, desumibile anche dalla sostanziale identità delle questioni controverse e dalla convergenza delle difese.
  • La solidarietà nelle spese non è legittima quando le domande rivolte ai diversi soccombenti abbiano valori significativamente differenti, perché l'interesse alla resistenza in giudizio non è omogeneo rispetto a pretese di importo molto diverso.
  • Se l'attore cumula in un unico processo domande eterogenee per valore nei confronti di più convenuti, tale scelta processuale non può da sola fondare la condanna solidale di tutti alle spese.
  • In sede di impugnazione, la liquidazione delle spese deve essere rapportata all'effettivo oggetto del gravame proposto dalla singola parte, non potendo essere estesa oltre i capi concretamente devoluti al giudice del gravame.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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