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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15700/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio congiunto di motivazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione per fini non personali, cessione e offerta in vendita di sostanze stupefacenti: eroina, marijuana, khat). Il ricorrente contestava: a) la lettura delle intercettazioni (sarebbero emersi solo contatti con acquirenti/assuntori); b) gli esiti delle perquisizioni e il fatto che lo stupefacente rinvenuto fosse nella disponibilità ma non nella proprietà dell'imputato; c) la non affidabilità delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento; d) la mancata valutazione che i fatti rientrerebbero nell'astratta fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73; e) l'omessa considerazione della tesi difensiva di mera connivenza con l'attività di spaccio svolta dalla convivente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato plurimi profili di inammissibilità: riproposizione pedissequa di doglianze già dedotte e disattese in appello (mancata specificità), deduzioni costituenti riesame del merito vietato dall'art. 606, comma 3, c.p.p., e mancato specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata (in particolare rispetto alle intercettazioni). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa ex art. 616 c.p.p. letta alla luce della Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    detenzione, cessione e offerta in vendita di sostanze stupefacenti

    Norma sostanziale che disciplina i reati contestati; la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza delle fattispecie previste dall'art. 73 in relazione a diverse tipologie di stupefacente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite formale per l'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte richiama il vincolo di esposizione dei motivi nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limite all'ammissibilità dei motivi di cassazione che comportano un riesame in fatto; la Corte ha ritenuto inammissibili doglianze costituenti mera critica della valutazione probatoria e della credibilità delle prove compiute in sede di merito.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 al ricorrente in ragione della colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla quantificazione equa della somma da devolvere alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Non è ammesso in Cassazione un riesame del merito: le critiche che si limitano a contestare la valutazione delle prove o la credibilità dei testimoni già valutata dai giudici di merito sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Per essere ammissibili, i motivi devono essere specifici, confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata e non costituire mera ripetizione di doglianze già respinte in grado precedente.
  • Chi contesta l'uso di intercettazioni o l'attribuzione di proprietà su cose sequestrate deve indicare con precisione il profilo di illegittimità o la contraddittorietà della motivazione che abbia inciso sul giudizio di responsabilità, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La tesi difensiva della 'mera connivenza' deve essere sostenuta con elementi processuali e non con ricostruzioni alternative non confrontate con la motivazione della sentenza; altrimenti si configura come valutazione di merito impropria in Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese e somme dovute alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante curare la specificità e l'aderenza formale dei motivi di cassazione.

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