Cassazione Penale, Sentenza n. 30668/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello per presunta mancanza del deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che: a) l'imputato, processato in presenza, aveva già nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio prima della sentenza; b) la disciplina introdotta non richiede il rinnovo della dichiarazione/elezione se già presente in atti; c) la sanzione dell'inammissibilità è sproporzionata e lesiva degli artt. 24 e 111 Cost.; d) in subordine si chiedeva la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. impone, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione anche per l'imputato processato in presenza; ha distinto la disciplina più rigorosa prevista per l'imputato processato in assenza (art. 581, comma 1-quater). Nel caso concreto l'atto di appello non conteneva né il deposito né l'indicazione della dichiarazione/elezione di domicilio, per cui è stata constatata l'inosservanza della norma. La questione di legittimità costituzionale è stata respinta come manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
«Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
La Corte interpreta la norma nel senso che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio deve accompagnare l'atto di impugnazione a pena di inammissibilità e che la disposizione si applica anche all'imputato processato in presenza salvo la disciplina specifica per l'absentia.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Norma applicabile al caso dell'imputato processato in assenza: richiede l'allegazione del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte la usa per distinguere il regime più rigoroso previsto per i processati in absentia.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata come riferimento procedurale per la deduzione delle violazioni di legge.
art. 24 Cost.
Richiamato nella prospettazione del ricorrente come presunta violazione del diritto di difesa; la Corte ritiene infondata la censura perché la norma processuale regola modalità e non impedisce l'esercizio del diritto di impugnare.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto ad un giusto processo; la Corte ritiene che la disposizione procedurale non contrasti con tale principio.
art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Normativa citata come fonte delle modifiche procedurali; la Corte osserva che i commi aggiunti all'art. 581 (1-ter e 1-quater) sono legittimi e orientati a disciplinare le modalità di notifica e impugnazione.
Massime di principio
- Per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione è necessario depositare, unitamente all'atto di appello, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; in mancanza la sanzione prevista è l'inammissibilità.
- La disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, si applica anche all'imputato processato in presenza; per l'imputato processato in assenza opera la disciplina specifica dell'art. 581, comma 1-quater, che richiede un mandato successivo alla sentenza.
- Se l'elezione o dichiarazione di domicilio è già presente in atti è comunque opportuno: a) indicarla puntualmente nell'intestazione o nel corpo dell'atto di impugnazione, o b) riprodurla/depositarla nuovamente con l'atto, per eliminare ogni rischio di inammissibilità.
- Le censure costituzionali basate sulla presunta limitazione del diritto di difesa o sulla disparità rispetto ad altre parti private hanno scarse probabilità di successo quando la norma regolamenta modalità procedurali non impeditive del diritto di impugnare.
- La mancata osservanza dell'obbligo formale può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, ammenda; è quindi prudente rispettare rigorosamente gli adempimenti formali previsti.
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