Cassazione Civile, Ordinanza n. 09799/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha inoltre affermato che, secondo il proprio orientamento, la definizione agevolata comprende anche il pagamento delle spese processuali, le quali restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Nel corso del giudizio di legittimità le società contribuenti hanno depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, corredata della documentazione attestante la presentazione delle domande di definizione agevolata per ciascun atto impugnato e il pagamento della prima rata. Il Collegio ha verificato che non risultava notificato alcun diniego ulteriore e che non era stata presentata istanza di trattazione ai fini specifici della stessa disciplina. Da tali elementi ha ritenuto perfezionata la causa estintiva connessa all'accesso alla definizione agevolata. Il motivo del ricorso, quale oggetto del giudizio, non viene esaminato nel merito perché il processo si estingue per la definizione agevolata della controversia.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
ex art. 6 c. 10 del d. L. n. 119 del 2018
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, accompagnata dal versamento dovuto e in assenza di diniego notificato o di istanza di trattazione, perfeziona la causa estintiva del giudizio.
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018
La definizione agevolata della lite comporta l'estinzione del giudizio e include anche il pagamento delle spese processuali.
conv., con modif., in l. n. 136 del 2018
Legge di conversione del decreto legge sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando sia stata validamente presentata la domanda e sia stato eseguito il versamento richiesto, determina l'estinzione del giudizio se non risulta notificato un diniego e non è stata chiesta la trattazione.
- In presenza di perfezionamento della procedura di definizione agevolata, il giudice di legittimità non procede alla liquidazione delle spese processuali, poiché esse restano a carico della parte che le ha anticipate.
- La verifica della sopravvenuta causa estintiva deve essere condotta sulla base della documentazione depositata in atti relativa all'adesione alla procedura agevolata.
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