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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32710/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per fatti commessi il 6 ottobre 2019, ritenuti integranti: a) una violazione della normativa sulla caccia e fauna selvatica; b) furto aggravato di volatili; c) maltrattamento di animali. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i capi A e B, sostenendo che la condanna non potesse fondarsi sulla sola prova indiziaria desunta dal rinvenimento, nel bagagliaio dell'auto in uso all'imputato, di alcuni volatili e degli strumenti per catturarli; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. La difesa chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e soprattutto generici, perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riprodurre censure già disattese nel merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha condiviso il ragionamento della Corte territoriale sulla prova indiziaria: gli elementi raccolti erano chiari, precisi e concordanti, e mancava qualsiasi spiegazione alternativa plausibile. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi dedotti dalla difesa. Quanto al terzo, ha osservato che la pena era prossima al minimo edittale, sicché non occorreva una motivazione particolarmente analitica sui criteri di commisurazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000, oltre agli effetti conseguenti all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La prova indiziaria può equivalere alla prova diretta solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio indiziario, ma solo il controllo sulla correttezza logico-giuridica della motivazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando non risultino elementi positivi a sostegno della concessione; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena effettuata in misura media o prossima al minimo edittale è sostanzialmente insindacabile in cassazione, se sorretta da motivazione non illogica; una motivazione più analitica è richiesta soprattutto quando la pena sia vicina al massimo o superiore alla media.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito della prova indiziaria: il sindacato della Cassazione riguarda solo la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la diversa lettura degli indizi.
  • La prova indiziaria è sufficiente a fondare la responsabilità quando il giudice di merito individui elementi convergenti, univoci e privi di spiegazioni alternative plausibili.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese integra genericità e manifesta infondatezza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; non è più sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
  • La commisurazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo censurabile solo per manifesta illogicità o errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanneggiamentoLesioni colpose sul lavoro
RamiProcesso penaleReati ambientaliDelitti contro il patrimonioReati in materia di lavoro
IstitutiOnere della prova

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