Cassazione Penale, Ordinanza n. 09733/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico e privo dei requisiti di specificità richiesti per il giudizio di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto, in modo generico, presunte carenze motivazionali nella valutazione del compendio probatorio posto a base della condanna. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non conteneva una puntuale indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza, né un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, risultando quindi aspecifica e inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
Norme richiamate
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura.
La mancanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato: non basta evocare in modo generico vizi motivazionali o contestare la valutazione della prova senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza.
- L'atto di impugnazione è inammissibile quando non indica specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura e non consente al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
- La deduzione di una carenza motivazionale sulla valutazione del materiale probatorio non è sufficiente se non è accompagnata da un puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →