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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09733/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico e privo dei requisiti di specificità richiesti per il giudizio di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto, in modo generico, presunte carenze motivazionali nella valutazione del compendio probatorio posto a base della condanna. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non conteneva una puntuale indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza, né un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, risultando quindi aspecifica e inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato: non basta evocare in modo generico vizi motivazionali o contestare la valutazione della prova senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza.
  • L'atto di impugnazione è inammissibile quando non indica specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura e non consente al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
  • La deduzione di una carenza motivazionale sulla valutazione del materiale probatorio non è sufficiente se non è accompagnata da un puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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