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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39205/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione pronunciata in appello resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha dedotto tre censure: (i) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (ii) il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo; (iii) la mancata esclusione della recidiva in rapporto alla prescrizione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo sulla recidiva non era stato dedotto in appello, mentre gli altri motivi si limitavano a riproporre doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, qualificandoli quindi come generici.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indica il reato oggetto della condanna confermata in appello, cioè l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato indirettamente dalla censura sulla particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 99 c.p.

    richiamato indirettamente dalla censura sulla recidiva; la Corte osserva che la questione non era stata dedotta in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il vaglio di inammissibilità è coerente con censure generiche o non dedotte nei gradi precedenti; tuttavia, poiché non emerge testualmente, l'informazione non è utilizzata come dato decisivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure non dedotte in appello, quando introducono per la prima volta questioni di merito o di trattamento sanzionatorio non devolute al giudice di secondo grado.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto deve misurarsi puntualmente con la motivazione di merito; un richiamo generico al beneficio non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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