Ordinanza n. 530/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio di un visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto all'istanza di convocazione finalizzata al rilascio di un visto per motivi di studio. In via incidentale ha chiesto una misura cautelare propulsiva. Nel corso della camera di consiglio l'amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia interinale propulsiva, poiché l'appuntamento era stato fissato dall'amministrazione. La decisione riguarda la fase cautelare e non contiene una pronuncia definitiva sull'illegittimità del silenzio-inadempimento né sul rilascio del visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso trascorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare.
Massime di principio
- Quando, nel corso della fase cautelare relativa a una domanda propulsiva, l'amministrazione adempie alla specifica attività richiesta dall'istante, viene meno l'interesse alla pronuncia interinale e l'istanza cautelare deve essere respinta.
- La fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica, pur non equivalendo al rilascio del visto né a una decisione definitiva sul silenzio-inadempimento, esclude la necessità di una misura cautelare propulsiva avente a oggetto la convocazione.
- Nella regolazione delle spese della fase cautelare rilevano sia la durata del ritardo anteriore al ricorso sia il comportamento dell'amministrazione successivamente attivatasi in tempi ragionevoli.
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