Cassazione Penale, Ordinanza n. 17308/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti dalla legge, consistenti nella richiesta di una nuova lettura degli elementi di fatto e nella reiterazione di questioni già respinte dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Trani alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Dal testo emerge che il ricorso mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale e probatorio già esaminato dai giudici di merito, riproponendo censure già disattese in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze meramente rivalutative e quindi non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, richiamata solo per identificare il fatto-reato oggetto del giudizio.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La sentenza presuppone la conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito per la violazione della misura di prevenzione/persona sottoposta agli obblighi previsti dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti già esaminati e motivatamente apprezzati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già disattese in appello, senza indicare un effettivo vizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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