Cassazione Penale, Sentenza n. 14971/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce tre motivi: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta (un urto con autovettura limitato agli arti inferiori e di modesta intensità) non era idonea a cagionare la morte e mancava l'animus necandi; la difesa invoca la valutazione concreta dell'idoneità dell'azione alla luce di modalità esecutive, forza impiegata, distanza, prevedibilità dell'evento e sede corporea attinta; 2) violazione dei limiti funzionali del giudizio di rinvio, con la censura che la Corte d'appello avrebbe deciso ultra petita rideterminando una pena più grave rispetto a quanto consentito dalla sentenza di annullamento; 3) violazione dell'obbligo di autonoma valutazione sanzionatoria da parte del giudice del rinvio, che si sarebbe limitato a confermare adesivamente la pena di primo grado senza motivazione autonoma e specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'Appello di Trento abbia correttamente valutato l'idoneità dell'azione secondo il criterio della prognosi postuma, tenendo conto delle modalità (retromarcia e accelerazione), della forza dell'urto (spostamento dell'autovettura investita di circa 1,5 m), delle dichiarazioni dei testi e delle conseguenze effettive; ha osservato che l'esito non letale non esclude il dolo omicidiario quando fattori accidentali o reazioni della vittima abbiano impedito l'esito mortale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non abbia ecceduto i limiti dell'annullamento, avendo colmato le lacune segnalate dalla Cassazione e rivisitato la qualificazione attenendosi al thema decidendum fissato. Sul terzo motivo ha dichiarato manifestamente infondata la censura: la Corte d'Appello ha infatti motivato la quantificazione della pena richiamando criteri tipici (mezzi, modalità, intensità del dolo, condotta successiva, negazione delle attenuanti) e ha confermato una pena determinata nel minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Principio generale sulla tentativa e sull'idoneità degli atti; la Corte ha applicato il criterio della prognosi postuma per valutare l'idoneità dell'azione a cagionare la morte
Norma che punisce l'omicidio; richiamata in relazione alla distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio e alla valutazione dell'animus necandi
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di deduzione dei motivi in sede di cassazione richiamati come vincolo proceduralmente rilevante per il perimetro del ricorso
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivazione viziata o insufficiente tra le ipotesi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che non sussista tale vizio rispetto alla decisione impugnata
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio in motivazione; il ricorso sosteneva questa violazione ma la Corte l'ha respinta
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Regole sul trattamento e la trattazione del ricorso in Cassazione; il ricorso è stato trattato secondo le norme aggiornate
Criteri per la determinazione della pena (individualizzazione e proporzionalità); motivo del ricorso lamentava mancata autonoma applicazione di questi criteri da parte del giudice del rinvio, censura ritenuta infondata
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- Per distinguere tentato omicidio da lesioni occorre la valutazione concreta dell'idoneità dell'azione alla luce della prognosi postuma: modalità esecutive, forza impiegata, distanza tra autore e vittima, arma/mezzo usato, sede corporea attinta e prevedibilità dell'evento sono tutti elementi decisivi
- L'esito non letale non esclude automaticamente il dolo omicidiario: fattori accidentali o reazioni imprevedibili della vittima possono aver impedito il risultato e non sono di per sé barriera al riconoscimento dell'animus necandi
- Il giudice del rinvio deve attenersi al perimetro stabilito dalla sentenza di annullamento, ma può e deve colmare le lacune indicate dalla Corte di legittimità; se la rivalutazione della qualificazione porta a diversa pena, ciò è ammissibile purché rientri nei limiti della devoluzione e sia adeguatamente motivato
- Il giudice del rinvio è obbligato a una motivazione autonoma e specifica della quantificazione della pena: il richiamo passivo alla pena di primo grado non è sufficiente, occorre esplicitare i criteri di determinazione applicati
- In riti abbreviati le dichiarazioni dei testi e le immagini video sono pienamente utilizzabili dal giudice di merito; la valutazione complessiva delle prove può giustificare la qualificazione per tentato omicidio anche quando le lesioni risultino non gravi
- Le censure fondate su precedenti decisioni ormai annullate o su una lettura selettiva del materiale probatorio saranno difficilmente accolte in Cassazione: è necessario focalizzarsi sui profili di diritto rilevanti e sulle carenze motivazionali effettivamente indicate dalla Suprema Corte
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