Cassazione Penale, Ordinanza n. 13959/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito; ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per reati fallimentari, tributari e per violazioni della normativa in materia di immigrazione, pur riducendo il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, sostenendo che tale profilo non sarebbe stato correttamente apprezzato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione di fatto, riproponendo doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti. La memoria difensiva depositata non ha introdotto elementi idonei a superare la causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come vizio di motivazione una censura che, sotto la veste formale del vizio argomentativo, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle risultanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla decisione impugnata con motivazione immune da manifeste illogicità o da errori di diritto.
- La deduzione relativa alla sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, quando si fondi su contestazioni meramente fattuali e non su un effettivo errore giuridico della sentenza impugnata, non è scrutinabile in cassazione come motivo ammissibile.
- La memoria difensiva successiva al ricorso non è idonea a superare una causa originaria di inammissibilità se non introduce argomenti decisivi e pertinenti rispetto ai vizi dedotti.
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