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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18058/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resta quindi ferma, senza alcuna revisione della responsabilità penale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12/06/2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità penale per i reati contestati. Ha lamentato, in particolare, il travisamento della prova nella valutazione degli indizi a suo carico. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte in appello, priva di una concreta correlazione con le ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, circostanza non ricorrente nel caso di specie, essendo il compendio probatorio già stato oggetto di esame anche in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo come base della decisione; non determinabile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una effettiva correlazione tra le ragioni della decisione censurata e quelle dell'impugnazione: non è sufficiente una critica astratta o indeterminata.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione del travisamento della prova in presenza di doppia conforme è consentita solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di appello.
  • Quando il compendio probatorio contestato è già stato oggetto di esame anche in primo grado, la doglianza di travisamento della prova non è proponibile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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