Sentenza del 18/09/2024 n. 162 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi locali - Rigetto istanza autotutela Imu - Diniego di annullamento dell'atto in autotutela - Impugnabilità solo per vizi propri - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato un'istanza in autotutela per ottenere l'annullamento di un atto impositivo IMU. L'Amministrazione ha respinto la richiesta (diniego di autotutela) e il contribuente ha impugnato tale diniego davanti al giudice tributario contestandone l'illegittimità.
La decisione
Il diniego di annullamento in autotutela è stato ritenuto non autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, essendo atto di natura discrezionale volto alla tutela dell'interesse pubblico. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. ord. 3 luglio 2012, n.11727) e l'art. 19 D.Lgs. n.546/1992, il ricorso può essere proposto solo avverso gli atti espressamente elencati; il rifiuto di autotutela non figura tra essi e può essere sindacato dal giudice solo se ricade nella fattispecie della rinnovazione dell'atto o se il diniego presenta vizi propri (es. incompetenza, violazione di norme vincolanti) suscettibili di autonoma impugnazione. In pratica la contestazione dell'atto tributario non può essere svolta tramite il ricorso contro il semplice diniego di autotutela.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
il ricorso può essere proposto soltanto avverso determinati atti... gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili in modo autonomo
L'art.19 limita l'impugnabilità davanti al giudice tributario agli atti espressamente elencati (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ruolo, cartella, ecc.): il diniego di autotutela non è tra questi e quindi non è normalmente autonomamente impugnabile.
Corte di Cassazione, ordinanza 3 luglio 2012, n.11727
L'impugnazione del provvedimento di diniego all'istanza in autotutela è da ritenersi inammissibile, trattandosi di attività discrezionale
La giurisprudenza conferma che l'autotutela persegue l'interesse pubblico e che il rifiuto di esercitarla è atto discrezionale non idoneo a creare una via processuale aggiuntiva per il contribuente; il diniego è sindacabile solo per vizi propri o qualora determini la rinnovazione dell'atto impugnabile.
Massime di principio
- Il diniego dell'istanza in autotutela è, di regola, un atto amministrativo discrezionale e non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- Per contestare la pretesa tributaria il contribuente deve proporre ricorso contro l'atto impositivo originario (avviso di accertamento, ruolo, cartella ecc.) nei termini e modi previsti dall'art.19 D.Lgs. 546/1992.
- Il diniego di autotutela può essere impugnato solo nella misura in cui presenti vizi propri (es. incompetenza dell'ufficio, violazione di norme imperative, mancanza di istruttoria essenziale) o produca una rinnovazione dell'atto che ricada tra quelli impugnabili.
- Se l'obiettivo è ottenere l'annullamento dell'atto, valutare alternativamente: (a) proporre ricorso giurisdizionale contro l'atto impugnabile; (b) presentare rimedio gerarchico o nuovi elementi probatori all'amministrazione per indurre una revisione; (c) dimostrare che il diniego è affetto da eccesso di potere o incompetenza per poterlo eventualmente sindacare sul piano dei vizi propri.
- Agire tempestivamente: rispettare i termini di impugnazione dell'atto tributario originario e documentare con precisione i vizi procedurali o sostanziali se si intende tentare di sindacare il diniego per vizi propri.
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