Cassazione Penale, Sentenza n. 28274/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione promosso da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. rispetto a più reati già definiti con sentenze di cognizione separate. Il Tribunale di Lecce aveva accolto l'istanza ritenendo omogenei i delitti e ravvisando un comune disegno criminoso, valorizzando la contiguità temporale e il medesimo modus operandi. Il Procuratore della Repubblica ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 665 c.p.p. in tema di competenza del giudice dell'esecuzione: secondo il ricorrente, l'ultimo titolo irrevocabile era una sentenza del Tribunale di Taranto divenuta irrevocabile dopo quella di Lecce, sicché la domanda sulla continuazione avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale di Taranto. La difesa del condannato ha replicato sostenendo l'inammissibilità del ricorso, assumendo che l'incompetenza avrebbe dovuto essere eccepita dal pubblico ministero presente all'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha affermato che la competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile, quindi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ha inoltre ribadito che tale competenza si radica al momento della presentazione dell'istanza e non muta per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza. Nel caso concreto, dagli atti risultava che il titolo esecutivo divenuto irrevocabile per ultimo era quello del Tribunale di Taranto, che quindi radicava la competenza del giudice tarantino e non di Lecce. L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio per incompetenza funzionale del giudice che l'aveva emessa.
Norme richiamate
norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva su istanza del condannato
norma richiamata per individuare la competenza del giudice dell'esecuzione, da ancorare al giudice che ha emesso il titolo divenuto irrevocabile per ultimo
richiamo testuale alla disciplina della continuazione in executivis
richiamo testuale alla regola di competenza in executivis
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione ha natura funzionale, con carattere assoluto e inderogabile; la relativa inosservanza integra un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Ai fini della competenza in executivis, il criterio decisivo è il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza divenuta irrevocabile tra quelle eseguibili nei confronti del medesimo soggetto; tale criterio vale anche per le questioni di cumulo giuridico e continuazione.
- La competenza si radica al momento della proposizione della domanda e non viene modificata dal sopravvenuto passaggio in giudicato di un diverso titolo esecutivo, in applicazione del principio di perpetuatio iurisdictionis.
- Per l'individuazione del giudice competente rileva la situazione effettiva esistente al momento rilevante, non solo quella risultante eventualmente dal casellario giudiziale.
- Quando vi siano più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la determinazione della sua posizione esecutiva deve essere unitaria e affidata a un unico giudice, competente su tutte le questioni attinenti all'esecuzione di uno qualsiasi dei titoli.
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