Cassazione Penale, Sentenza n. 33222/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha dichiarato inammissibile il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a banconote per complessivi ": 920" rinvenute nell'abitazione del ricorrente insieme a frammenti di crack. Il ricorrente sosteneva di essere estraneo alle condotte di spaccio del coinquilino e, dopo la scarcerazione, aveva prodotto una dichiarazione scritta attestante che il denaro era "frutto dei suoi risparmi, conseguiti lavorando in nero"; inoltre aveva dichiarato in interrogatorio di svolgere attività di venditore ambulante e aiuto nei mercati. Il Tribunale aveva ritenuto la mancanza di interesse qualificata dal fatto che il ricorrente non aveva affermato, in sede di convalida, la titolarità del denaro e aveva proclamato la sua estraneità ai fatti, osservando che il denaro era stato rinvenuto accanto al letto dove il ricorrente giaceva insieme alla bustina di crack, collegando così il denaro al traffico illecito. Il ricorrente denunciava carenza e/o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto attiene a carenza e/o manifesta illogicità motivazionale e, pur considerando che i vizi della motivazione possono integrare violazione di legge solo se si tratta di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente, la censura sulla manifesta illogicità non è sindacabile in Cassazione se non con il specifico motivo previsto dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.. I giudici hanno inoltre osservato che le critiche mosse dal ricorrente alle argomentazioni del Tribunale (in particolare la mancata affermazione di titolarità in sede di convalida e la collocazione del denaro accanto al letto) non consentono di ritenere assente la motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende (l'importo indicato nel testo fornito risulta troncato).
Norme richiamate
Limita il sindacato in Cassazione alle sole ipotesi di "violazione di legge" per le ordinanze in materia di sequestro; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva di errori in iudicando o in procedendo e della totale mancanza di motivazione
Prevede il motivo specifico relativo alla manifesta illogicità della motivazione; la Corte segnala che la denuncia di "illogicità manifesta" deve essere proposta con il specifico motivo di cui alla lett. e) e non può essere valutata autonomamente come violazione di legge ai sensi dell'art. 325
Disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; la Corte ha applicato tale norma per gravare il ricorrente delle spese e del versamento alla Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In giudizio cautelare/di riesame sul sequestro, chi invoca la cessazione del vincolo deve manifestare tempestivamente e chiaramente il proprio interesse e la titolarità del bene per non essere ritenuto privo di interesse a impugnare.
- La Corte di Cassazione, nelle ordinanze in materia di sequestro, giudica soltanto violazioni di legge: i rilievi che concernono la valutazione della prova e la coerenza del ragionamento probatorio sono in linea di massima riservati agli organi di merito e non sono sindacabili in via straordinaria, salvo il ricorso motivato ai sensi dell'art. 606, lett. e).
- Se la censura è fondata su manifesta illogicità della motivazione, il motivo deve essere formulato e inquadrato correttamente come previsto dall'art. 606 c.p.p.; altrimenti la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
- Dichiarazioni rese solo dopo la fase cautelare (es. dichiarazioni post-scarcerazione o documenti prodotti tardivamente) possono essere valutate come elementi di fatto ma rischiano di essere insufficienti se la titolarità non è stata affermata nel momento processualmente rilevante.
- Prove documentali che attestano collegamenti patrimoniali (es. libretti postali a nome del ricorrente) possono contrastare la valutazione di non appartenenza del denaro, ma tali questioni di fatto vanno dedotte e provate nei gradi di merito, non in Cassazione.
- Chi presenta ricorso in Cassazione deve evitare di limitarsi a contestazioni di merito non inquadrate come violazioni di legge; altrimenti rischia condanna alle spese e somme a titolo di ammenda.
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