Ordinanza n. 1581/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 250/2023, pubblicata in data 18.7.2023 e notificata in data 20.7.2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 250/2023
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TRGA di Bolzano. Nel giudizio d'appello si sono costituite l'impresa operatrice di telecomunicazioni e, secondo quanto emerge dall'epigrafe, la Provincia autonoma non si è costituita. Le parti hanno presentato un'istanza congiunta e motivata di rinvio, chiedendo il differimento della trattazione per consentire il perfezionamento dell'iter di stipula di un contratto definitivo di concessione, rispetto al quale sarebbe già stato raggiunto un accordo interno, nonché la trattazione del progetto, già corredato dai pareri favorevoli dell'Appa e della conferenza di servizi, da parte della CCTP nella seduta prevista per il 31 marzo 2026. La finalità dichiarata è definire transattivamente la controversia. La Sezione aveva già disposto un precedente rinvio con ordinanza n. 7717/2025 per la pendenza di trattative.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto, in via del tutto eccezionale, l'istanza congiunta di rinvio, ritenendo integrato il caso eccezionale previsto dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La Sezione ha considerato rilevanti la pendenza delle trattative, il già raggiunto accordo interno sulla concessione e la necessità di completare l'iter di stipula e di approvazione del progetto. Ha tuttavia qualificato il differimento come ultimo e ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 23 aprile 2026, senza decidere nel merito l'appello e senza regolare le spese.
Norme richiamate
Consente il differimento della trattazione quando ricorra una situazione eccezionale; nel caso concreto la disposizione è stata applicata per consentire il perfezionamento di una concessione e la possibile definizione transattiva della controversia.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. può essere disposto eccezionalmente quando le parti forniscano una motivazione concreta e attuale, correlata a un iter amministrativo o negoziale in corso potenzialmente idoneo a definire la controversia.
- La pendenza di trattative tra le parti non determina automaticamente il rinvio: occorre che siano rappresentate circostanze specifiche e verificabili, quali il raggiungimento di un accordo interno e la necessità di completare passaggi amministrativi determinati.
- Quando un precedente rinvio sia già stato disposto per trattative pendenti, un ulteriore differimento può essere concesso solo in via eccezionale e quale ultimo rinvio, in presenza di concrete prospettive di definizione della controversia.
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