Ordinanza n. 584/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’esclusione dal concorso a 300 posti allievi vigili del fuoco per cause sanitarie consistenti “Deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 06/10 – VN OS 05/10) – Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) : ( 24,8% Decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019 , n. 166, Capo I, Art. 1 , comma 1 , lettera b)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità sanitaria relativa all'acutezza visiva e ai parametri di composizione corporea
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso per 300 posti di allievo vigile del fuoco, chiedendo anche la sospensione cautelare del provvedimento. L'inidoneità era stata motivata dal deficit dell'acutezza visiva naturale e dall'alterazione dei parametri di composizione corporea, con riferimento al d.m. 4 novembre 2019, n. 166. Nel corso del giudizio è stata svolta una verificazione. Il verificatore ha accertato che il ricorrente si era sottoposto a un intervento di chirurgia refrattiva nel maggio 2025, successivamente alla visita concorsuale effettuata nell'aprile 2025. Il ricorrente richiamava la disposizione dell'allegato A, punto 8, del d.m. n. 166/2019, che non considera causa di inidoneità gli interventi di chirurgia refrattiva o di microchirurgia oculare eseguiti con tecniche non incisionali, sostenendo la compatibilità della propria condizione con i requisiti concorsuali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. I requisiti psicofisici devono essere posseduti alla data della visita concorsuale, poiché il candidato deve dimostrarne il possesso esclusivamente al momento degli accertamenti svolti dalla commissione medica; il termine per il possesso dei requisiti e per la relativa documentazione è perentorio, a tutela della par condicio e della certezza delle posizioni giuridiche dei candidati. L'intervento di chirurgia refrattiva, essendo stato eseguito dopo la visita concorsuale, non può incidere retroattivamente sul giudizio di inidoneità. La disciplina regolamentare consente di non considerare causa di inidoneità gli interventi non incisionali solo quando, prima della visita, sia trascorso il periodo di assestamento e l'acutezza visiva sia rientrata nei parametri prescritti. Poiché l'intervento era successivo alla visita, è stata ritenuta ininfluente un'ulteriore verifica sulla compatibilità della tecnica operatoria con il d.m. n. 166/2019. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il giudice ha respinto la richiesta di sospensione.
d.m. 4 novembre 2019, n. 166, allegato A, punto 8
gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere)
Gli interventi non incisionali possono non costituire causa di inidoneità soltanto se, anteriormente alla visita concorsuale, è trascorso il periodo di assestamento e l'acutezza visiva è rientrata nei parametri prescritti.
d.m. 4 novembre 2019, n. 166, Capo I, art. 1, comma 1, lettera b
È stato richiamato quale fondamento dei requisiti sanitari relativi ai parametri di idoneità, compresa la composizione corporea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, i requisiti psicofisici devono essere posseduti e verificati alla data degli accertamenti effettuati dalla commissione medica concorsuale; interventi o modifiche dello stato di salute successivi non possono sanare retroattivamente l'inidoneità accertata.
- Il termine previsto dalla disciplina concorsuale per il possesso dei requisiti psicofisici e per la presentazione della relativa documentazione ha carattere perentorio, in quanto tutela la par condicio tra i candidati e la certezza delle rispettive posizioni giuridiche.
- La previsione regolamentare che esclude l'inidoneità per interventi di chirurgia refrattiva non incisionali opera solo quando, prima della visita concorsuale, sia decorso il periodo di assestamento e l'acutezza visiva abbia raggiunto i parametri prescritti.
- Quando l'intervento di chirurgia refrattiva è stato eseguito dopo la visita concorsuale, è irrilevante, ai fini cautelari, un'ulteriore verifica della compatibilità della tecnica operatoria con i requisiti regolamentari.
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