Cassazione Penale, Sentenza n. 12132/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia che aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (avv. Morgera). Il ricorrente deduce violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che la richiesta di rinvio era tempestiva e documentata e che l'impedimento era non rimediabile in ragione della concomitanza di un'udienza camerale per opposizione all'archiviazione a Napoli (ore 9:30) e di una udienza di esecuzione a Ischia (ore 13:00), rendendo impossibile la presenza in entrambe.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di "autosufficienza" (il ricorso non era corredato della ordinanza impugnata) e, comunque, ritiene infondata la censura. Il giudice di merito aveva congruamente confrontato i due impegni e ritenuto non manifestamente illogico che l'impegno per l'udienza di opposizione all'archiviazione non prevalesse sull'udienza di esecuzione, anche alla luce dell'intervallo orario e della mancata prova della tempestiva comunicazione dell'impegno al difensore. Inoltre il ricorrente non ha confutato specificamente le pluralità di ragioni autonome poste a base del rigetto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Il comma 5 si applica anche nei procedimenti di esecuzione: il legittimo impedimento del difensore, anche se dovuto a impegno professionale concomitante, può costituire causa di rinvio dell'udienza, ma la valutazione della rilevanza dell'impedimento spetta al giudice di merito.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Consente l'esazione, in via equitativa, di somme a favore della Cassa delle Ammende anche se non sussiste colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere "autosufficiente": bisogna allegare l'atto impugnato (ordinanza o sentenza) altrimenti l'impugnazione rischia l'inammissibilità per impossibilità di vaglio da parte della Corte.
- L'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nei procedimenti esecutivi: il legittimo impedimento del difensore per impegno professionale concomitante può giustificare il rinvio, ma spetta al giudice valutare la natura, la prova e la gravità dell'impedimento.
- Il giudice confronta il peso degli impegni concomitanti (orari, distanza geografica, natura fiduciaria dell'incarico) e può ritenere non giustificato l'impedimento se esiste un intervallo temporale ragionevole che permette la presenza a entrambe le udienze.
- La tempestività e la documentazione della richiesta di rinvio sono elementi autonomi e decisivi: l'assenza di prova della comunicazione o della tempestività può legittimare il rigetto.
- Se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve confutarle specificamente tutte; criticare solo una delle "rationes decidendi" è spesso insufficiente per ottenere accoglimento in sede di cassazione.
- In caso di inammissibilità non gravemente colpevole, la Corte può comunque disporre un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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