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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05416/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva riformato la misura cautelare disposta dal GIP e rimesso in libertà l'indagata. Il Procuratore censura soprattutto: 1) l'esclusione della configurabilità del concorso nel reato di cui all'art. 391-ter c.p. (terzo comma) sulla base della valutazione che la condotta della figlia si sarebbe esaurita in mera connivenza/passività, nonostante le numerose e continue conversazioni con il padre detenuto, le sollecitazioni a comunicare e la fornitura di utenze "sicure"; 2) l'accertata errata valutazione circa l'assenza di esigenze cautelari rispetto al reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 4), aggravato dalla circostanza mafiosa ex art. 416-bis, 1.), atteso che il semplice decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati dall'art. 416-bis 1.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha motivato logicamente l'esclusione del concorso morale della La Rosa nel reato di cui all'art. 391-ter, posto che le risultanze (moltissime conversazioni nel periodo, esortazioni a chiamare, indicazione di utenze "sicure", discussioni su questioni associative con il coniuge/reggente) sono compatibili con un contributo morale/agevolativo al proposito criminoso del detenuto. Analogamente, la Corte ha censurato la valutazione sul mancato convincimento circa l'attualità delle esigenze cautelari per il trasferimento fraudolento di valori, ritenendo insufficiente una decisione basata solo sul decorso del tempo senza un puntuale confronto con gli elementi che mantengono la pericolosità e la persistenza del vincolo associativo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, con indicazione di valutare se la condotta comunicativa dell'indagata abbia effettivamente rafforzato o agevolato il proposito criminoso del padre e per rivalutare l'attualità delle esigenze cautelari sul capo relativo al trasferimento fraudolento di valori.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    Norma che sanziona l'introduzione/uso indebito di dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e prevede, al terzo comma, la punibilità anche del detenuto che riceve o utilizza il dispositivo; la Corte la interpreta insieme alla regola del concorso di persone per valutare se terzi abbiano dato un contributo materiale o morale rilevante all'attività illecita del ristretto.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone: chi concorre risponde del fatto; rilevanza del contributo (materiale o morale) che deve essere valutato in termini di causalità e adesione al proposito criminoso.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame della misura cautelare, in base alla quale il Tribunale del riesame era stato investito; richiamata per inquadrare il procedimento impugnato.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma (richiamata come riferimento al reato di trasferimento fraudolento di valori) contestata al capo 4); la valutazione delle esigenze cautelari rispetto a questo reato richiede considerazione della gravità e della persistenza della condotta.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante mafiosa: la presenza dell'aggravante comporta una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che non viene automaticamente vinta dal decorso del tempo; il giudice deve motivare puntualmente.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesto nel ragionamento sulle esigenze cautelari: la giurisprudenza richiede motivazione specifica se si ritiene che il tempo trascorso incida sull'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 391-bis cod. pen.

    Norma collegata citata per distinguere ipotesi legittime/consentite dalle condotte "indebite" sanzionate dall'art. 391-ter; funziona da riferimento normativo per l'ambito di indeterminatezza dell'illiceità.

  • art. 9 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 173)

    Intervento legislativo che ha introdotto l'art. 391-ter nel codice penale per contrastare l'introduzione e l'uso dei telefoni cellulari nelle carceri; richiamato per ricostruire il significato e lo scopo della norma.

  • art. 27 Cost.

    Principio della responsabilità penale personale richiamato quale limite all'attribuzione di responsabilità per fatto altrui e come cornice costituzionale per l'applicazione del concorso di persone.

Massime di principio

  • Ripetute comunicazioni tra detenuto e un esterno che includono sollecitazioni a usare utenze "sicure", indicazioni operative o esortazioni a proseguire le conversazioni possono costituire un contributo morale o di agevolazione, idoneo a integrare il concorso di persone (art. 110 c.p.) rispetto al reato di cui all'art. 391-ter c.p., quando risultino attestate la continuità, la specificità e la capacità di rafforzare il proposito criminoso.
  • La mera ricezione passiva di telefonate non esclude automaticamente responsabilità penale: il giudice deve valutare se il comportamento abbia avuto efficacia causale (istigazione, rassicurazione, offerta di canali "sicuri", invito a contatti successivi) nella commissione del reato da parte del detenuto.
  • Nelle decisioni di riesame cautelare relative a reati aggravati dall'art. 416-bis (o dalla sua aggravante), il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superare la presunzione relativa di necessità della misura: il giudice deve motivare puntualmente, considerando partecipazione pregressa, ruolo nell'associazione e comportamenti che indichino persistenza della pericolosità.
  • In caso di impugnazione in Cassazione, la critica deve essere correlata alla motivazione impugnata e supportata da argomentazione autosufficiente; la Corte valuterà la coerenza logica e il confronto con le risultanze probatorie esposte dal giudice di merito.
  • Il confine tra connivenza non punibile e concorso punibile si basa sulla presenza di un apporto positivo (materiale o morale) al fatto altrui: il giudice di merito deve esplicitare quale forma di contributo è stata riscontrata e in che rapporto causale con l'altrui condotta criminosa.

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