Cassazione Penale, Ordinanza n. 31116/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. La fattispecie concreta, per quanto emerge dal testo, riguarda un giudizio di responsabilità penale nel quale era stata esaminata anche la richiesta di riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. Il ricorrente ha articolato tre motivi, ma la Corte li qualifica come generici e meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello, sia con riferimento all'affermazione di responsabilità sia con riguardo al diniego della scriminante, censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta immune da vizi logici o giuridici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su tre motivi generici e ripetitivi, non idonei a scalfire la motivazione della Corte territoriale, che aveva già affrontato e respinto le questioni sulla responsabilità e sulla scriminante ex art. 393-bis c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione del principio per cui l'inammissibilità comporta tale sanzione salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, esclusa nel caso di specie.
Norme richiamate
La Corte richiama la scriminante di resistenza o minaccia per escluderla, rilevando che il relativo diniego era già stato motivatamente vagliato e respinto dal giudice di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza esclusa nel caso concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Non è censurabile in cassazione una decisione di merito sorretta da argomentazioni non affette da vizi logici o giuridici, se il ricorrente propone motivi meramente assertivi o reiterativi.
- Il diniego della scriminante ex art. 393-bis c.p. può essere censurato solo mediante motivi specifici che si misurino con le ragioni del giudice di appello; la mera riproposizione delle stesse doglianze è insufficiente.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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