Cassazione Penale, Ordinanza n. 22854/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per tentata rapina resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la responsabilità per tentata rapina. L'unico motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova sarebbero errate, in particolare quanto alla prova della richiesta di denaro. La Corte di cassazione rileva però che la censura è generica e non specifica ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata e mira solo a una nuova valutazione delle fonti probatorie e dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità sussiste non solo quando la doglianza è generica o indeterminata, ma anche quando non vi è correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, chieda una rivalutazione del merito, delle fonti probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare specifici travisamenti decisivi.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando la doglianza ignori le esplicitazioni del giudice di merito e non si misuri con la complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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