Cassazione Penale, Ordinanza n. 06374/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e l'aspecificità dei motivi e, in ogni caso, la completezza e congruità della motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Dal testo emerge che la difesa sosteneva, in sintesi, che le periodiche somme di denaro versate dalla persona offesa non costituissero dazioni collegate a un'attività di protezione mafiosa, ma il corrispettivo di una asserita mediazione nel noleggio di veicoli; inoltre chiedeva la riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie meno grave, definita come 'ragion fattasi'. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e ripetitivi, sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze già svolte in appello, quindi privi della specificità richiesta per il ricorso. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già dato risposta congrua a tutte le censure, chiarendo la natura delle dazioni di denaro e la loro connessione con l'offerta di protezione nello svolgimento degli affari della persona offesa. La richiesta di riqualificazione è stata dichiarata non consentita perché proposta per la prima volta in cassazione, in violazione della catena devolutiva.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità determina genericità e aspecificità del gravame.
La mancanza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.
È preclusa in cassazione la deduzione di questioni non previamente devolute al giudice di merito, per violazione della catena devolutiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riprodurre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e puntuale alle ragioni della decisione, non una mera reiterazione di censure generiche o apparenti.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta in precedenza nei gradi di merito.
- Quando la sentenza impugnata ha già fornito risposta congrua a tutte le censure, il ricorso che non si confronti effettivamente con tali argomentazioni è inammissibile.
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