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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15236/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/11/2022 con cui il Tribunale di Palermo, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora e della prescrizione notturna con la custodia cautelare in carcere. In cassazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e lamenta che il Tribunale avrebbe applicato estensivamente l'art. 284, comma 1-ter, c.p.p. per ritenere impossibile gli arresti domiciliari, motivando tale scelta con il fatto che il dichiaro domicilio era un immobile occupato abusivamente; inoltre censura che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della dichiarazione della madre, depositata il 19/12/2022, con la quale si rendeva disponibile a ospitarlo presso la sua abitazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e non sindacabile in questa sede la valutazione di merito del Tribunale, che ha ritenuto la custodia carceraria necessaria per frenare la pericolosità sociale, desunta dalla commissione di tre reati in un arco temporale ristretto e con modalità organizzate e spregiudicate. Ha inoltre affermato che il richiamo all'art. 284, comma 1-ter, c.p.p. è stato limitato a giustificare l'impossibilità degli arresti domiciliari nell'immobile abusivamente occupato. Quanto alla dichiarazione della madre, la Corte ha osservato che non poteva essere considerata perché prodotta dopo la riserva e fuori udienza, e quindi non acquisibile ai fini dell'appello cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ha rilevato violazioni rilevanti della motivazione ex art. 275 c.3 nella decisione impugnata, ritenendo la valutazione sul caso di merito non sindacabile in cassazione per inammissibilità.

  • art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Utilizzato dal Tribunale per escludere la possibilità di applicare gli arresti domiciliari in quanto il luogo indicato dal cautelato risultava abitazione occupata abusivamente; la Corte ha ritenuto l'evocazione della norma limitata a questa finalità e non estensiva.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la composizione del Tribunale che ha deciso sull'appello; menzione formale relativa alla competenza e costituzione del giudice.

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Riferito al principio del contraddittorio: la Corte ha ricordato che, in tema di appello cautelare, il giudice può valutare solo i documenti acquisiti prima delle conclusioni delle parti; documenti prodotti fuori udienza dopo la riserva sono inidonei e la decisione fondata su di essi sarebbe affetta da nullità.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti istruttori a carico della Cancelleria conseguenti alla decisione; menzione procedurale di esecuzione del provvedimento.

Massime di principio

  • Le valutazioni di merito del giudice sulle esigenze cautelari (adeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive) sono difficilmente sindacabili in cassazione e, se motivate in modo logico, rendono il ricorso inammissibile.
  • La presenza di reati commessi in breve arco temporale e con modalità organizzate e ripetute è elemento concreto che giustifica la custodia cautelare per pericolosità sociale.
  • L'art. 284, comma 1-ter, c.p.p. può ostare all'applicazione degli arresti domiciliari quando il luogo indicato per la misura sia un immobile occupato abusivamente; il giudice può richiamare tale norma per escludere domiciliari in tali casi.
  • In sede di appello cautelare, il giudice deve valutare solo i documenti formalmente acquisiti anteriormente alle conclusioni delle parti: dichiarazioni o documenti prodotti fuori udienza dopo la riserva non possono essere considerati e la decisione fondata su di essi può essere nulla per violazione del contraddittorio.
  • Chi intende evitare misure custodiali indicando disponibilità di terzi a ospitarlo deve assicurarsi che tali attestazioni/documenti siano depositati e formalmente acquisiti nel corso del contraddittorio, prima della chiusura delle conclusioni, per essere valutabili dal giudice.

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