Cassazione Penale, Sentenza n. 8228/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che la Corte di cassazione aveva errato nel considerarlo "terzo" rispetto alla confisca dei beni, dal momento che era stato coimputato con la madre imputata e, dopo il decesso di quest'ultima, ne era erede; perciò sosteneva che non era necessaria una procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e denunciava un errore di fatto nella decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.: la Corte ha ritenuto che i beni erano stati confiscati alla madre (Luciana Barsottelli), titolare al tempo in cui la sentenza di condanna divenne irrevocabile, e la responsabilità penale è personale e non si trasmette all'erede; quindi Matteucci, quale terzo interessato, doveva proporre l'impugnazione tramite difensore munito di procura speciale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per la correzione di errori di fatto: il ricorso è stato proposto ai sensi di tale articolo ma non è stato esaminato nel merito perché dichiarato inammissibile per ragioni formali.
La Corte ha interpretato tale norma nel senso che l'impugnazione proposta da un terzo interessato avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione deve essere effettuata da un difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 4.000,00.
principio della personalità della responsabilità penale
Applicato per escludere la trasmissibilità della posizione processuale dell'imputato all'erede: la qualifica di imputato o le relative conseguenze penali non si trasmettono agli eredi, perciò l'erede non può agire in luogo dell'imputato senza i presupposti processuali richiesti.
Massime di principio
- Se la confisca ha colpito beni intestati ad altro soggetto, chi non è il titolare dei beni è considerato terzo interessato e, per proporre impugnazioni, deve essere assistito da difensore con procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.
- La qualità di coimputato nello stesso procedimento non conferisce automaticamente titolo sui beni confiscati: occorre verificare la titolarità dei beni al momento della definitiva ablazione.
- La responsabilità penale è personale e non si trasmette agli eredi; l'essere erede dell'imputato non elimina l'obbligo di rispettare i requisiti formali (procura speciale) per impugnare i provvedimenti che riguardano la confisca.
- Prima di proporre un ricorso per cassazione o straordinario su questioni relative a confische, controllare la qualità processuale (titolarità dei beni, ruolo nella causa) e dotarsi preventivamente della procura speciale quando si agisce in qualità di terzo interessato.
- Le questioni di forma (mancanza di procura speciale) possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie; conviene sempre curare la documentazione di rappresentanza processuale.
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