Sentenza del 17/03/2021 n. 1052 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detrazione IVA relativa ad acquisti effettuati da Y da un fornitore indicato come X: l'Ufficio contestava che le fatture emesse da X fossero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per gli anni 2013-2015 (con importi rispettivamente di €289.705,00; €318.887,00; €50.422,00) e notificò avvisi di accertamento ex art.54 DPR 633/72. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso di Y ritenendo che, in assenza di prova della consapevolezza dell'acquirente, quest'ultimo non potesse essere privato della detrazione. L'Agenzia impugnò sostenendo che dai rilievi di verifica (e da indagini della DP di Como) emergessero indizi gravi, precisi e concordanti circa la natura di "cartiera"/soggetto interposto della X (assenza di sede/logistica/attrezzature, movimentazioni finanziarie anomale, mancanza di autorizzazioni per rifiuti metallici, squilibri contabili, dipendente dominus, omissioni di versamento IVA, compensazioni sistematiche ecc.), e che tali elementi facessero sorgere la presunzione secondo cui Y avrebbe dovuto, con ordinaria diligenza, accorgersi della fittizietà del fornitore; una volta operata la presunzione l'onere probatorio gravava su Y, la quale secondo il Collegio non fornì prove idonee a superarla.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato accolto: la sentenza di primo grado è stata riformata e l'accertamento tributario confermato. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio avesse prodotto elementi (descritti nel PVC e richiamati in motivazione) idonei a costituire presunzioni "gravi, precise e concordanti" sulla natura di soggetto interposto della X, con conseguente inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art.54 DPR 633/72. Y non è riuscita a fornire una prova contraria ritenuta adeguata (le certificazioni, la regolarità contabile, e le immagini/visure prodotte sono state giudicate insufficienti). Pertanto l'accertamento è confermato e la parte soccombente condannata alle spese (liquidate in €2.000,00).
Norme richiamate
L'art.54 prevede che l'Amministrazione possa utilizzare presunzioni per accertare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e dispone l'inversione dell'onere della prova: se emergono indizi gravi, precisi e concordanti che fanno sorgere il dubbio sulla natura reale del cedente, spetta al cessionario provare il contrario con elementi idonei a dimostrare la propria buona fede e la diligenza esigibile.
Richiamato in relazione ai limiti dell'agevolazione (indetraibilità dell'IVA in presenza di operazioni inesistenti) e alla posizione del cessionario: l'art.19 disciplina l'istituto dell'operazione inesistente come presupposto per la disconoscibilità della detrazione.
Costituzione - art. 24
Richiamato per sottolineare il diritto al contraddittorio e alla prova contraria; il Collegio osserva che l'uso delle presunzioni nell'accertamento fiscale non lede il diritto di difesa purché sia garantita la possibilità di fornire prova contraria.
Giurisprudenza UE e di legittimità (es. C-439/04 Kittel, C-285/11 Bonik, C-277/14 Ppuh, C-18/13 Maks Pen; Cassazione: molte pronunce citate)
varie decisioni citate nella motivazione
La Corte di Giustizia ha stabilito che la perdita del diritto di detrazione non è automatica se l'operazione rientra in una frode; spetta all'Amministrazione dimostrare (anche per presunzioni) che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione. La giurisprudenza di legittimità italiana precisa tuttavia che, una volta che l'Ufficio fornisca elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, grava sul contribuente l'onere di provare di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni, elementi gravemente indicativi che un fornitore è un soggetto interposto/cartiera (assenza di struttura operativa, movimentazioni finanziarie anomale, mancati versamenti, rapporti ricorrenti con dominus ecc.), sorge l'onere per l'acquirente di provare la sua buona fede e la diligenza massima.
- La semplice regolarità formale della contabilità, il pagamento delle fatture o la lunga presenza sul mercato non sono di per sé prove sufficienti a superare la presunzione di inesistenza soggettiva.
- La prova contraria del cessionario deve consistere in elementi concreti e specifici (es. evidenze sull'effettiva esistenza operativa del fornitore: autorizzazioni, struttura logistica e attrezzature, documentazione di trasporto riconducibile al fornitore reale, rapporti continuativi e tracciabili, prove di fornitura da terzi) che dimostrino l'impossibilità di sapere o l'impossibilità di dover sapere della frode.
- Gli indici utilizzabili dall'Amministrazione sono molteplici e devono essere valutati nel loro complesso: un insieme di elementi anomali (finanziari, organizzativi, patrimoniali e gestionali) può costituire presunzione "grave, precisa e concordante".
- L'uso di strumenti investigativi di facile reperimento (visure, ricerche internet, Google Maps) è utile ma da solo ha valore limitato; occorre produrre e conservare documentazione diretta e riferibile alle specifiche operazioni.
- Per ridurre il rischio di coinvolgimento in frodi IVA, l'acquirente dovrebbe adottare misure di due diligence documentabili: verifiche societarie (Registro Imprese, carichi fiscali), visite/presenza sul luogo, contratti scritti, controllo dei mezzi di trasporto e dei documenti di consegna, pagamenti su conti bancari riconducibili al reale fornitore, richieste di referenze e conservazione delle comunicazioni commerciali.
- Nel settore a rischio (es. materiali metallici) il livello di diligenza richiesto è più elevato: elementi che avrebbero dovuto "porre sull'avviso" un imprenditore onesto e mediamente esperto sono valutati rigorosamente dal giudice.
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