Sentenza del 28/07/2015 n. 4417 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Cartella di pagamento - Notifica diretta da parte del concessionario - Momento perfezionativo della notifica - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l'individuazione del momento perfezionativo della notifica della cartella eseguita direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché la necessità di una relata di notifica e la prova dell'identità del destinatario che aveva ricevuto l'atto.
La decisione
La notifica è ritenuta validamente perfezionata alla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere una relata di notifica separata. L'accertamento dell'identità del destinatario e della persona cui la cartella è stata materialmente consegnata spetta esclusivamente all'ufficiale postale. L'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2700 c.c. La contestazione del contribuente non è quindi accolta.
Norme richiamate
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità valida di notificazione della cartella di pagamento e si perfeziona, per il destinatario, con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento.
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico formato dall'ufficiale postale, ha efficacia probatoria privilegiata sui fatti attestati, compresa la consegna e l'identificazione del destinatario, salvo contestazione mediante querela di falso.
Cassazione, sentenza n. 11708/2011
Conferma che la notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una relata autonoma e si perfeziona con la ricezione documentata dall'avviso.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data rilevante per il perfezionamento della notifica è quella risultante dall'avviso di ricevimento.
- Per questa modalità di notificazione non è normalmente necessaria una relata di notifica separata: l'avviso di ricevimento costituisce il documento probatorio principale.
- Le attestazioni dell'ufficiale postale sull'avvenuta consegna e sull'identità del destinatario hanno efficacia di atto pubblico e possono essere contestate specificamente solo con gli strumenti processuali previsti per superare tale efficacia.
- In caso di contestazione, non è sufficiente affermare genericamente di non aver ricevuto la cartella: occorre dimostrare un vizio concreto della consegna o dell'avviso di ricevimento, oppure proporre una contestazione probatoria adeguata.
- La validità della notifica va distinta dalla conoscenza effettiva dell'atto: ai fini del perfezionamento rileva la consegna formalmente attestata secondo le regole applicabili alla raccomandata.
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